Convalida delle abilitazioni
                        conseguite all'estero
                              Art. 23.
  Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo
innevato    o    ghiacciato,    rilasciate   da   un   Paese   membro
dell'Organizzazione  dell'Aviazione civile internazionale (O.A.C.I.),
possono  essere convalidate - se riconosciute corrispondenti a quelle
indicate  nel  presente  decreto - mediante autorizzazione temporanea
rilasciata   dal   Ministero   dei  trasporti  -  Direzione  generale
dell'aviazione civile.
  La  durata  degli  atti  di convalida non puo' comunque superare il
periodo di validita' dei titoli conseguiti all'estero.
  Tale  limitazione  non  si  applica  a  coloro che sono titolari di
brevetto-licenza   di   pilota  civile  di  velivolo  rilasciato  dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.