Convalida delle abilitazioni conseguite all'estero Art. 23. Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (O.A.C.I.), possono essere convalidate - se riconosciute corrispondenti a quelle indicate nel presente decreto - mediante autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. La durata degli atti di convalida non puo' comunque superare il periodo di validita' dei titoli conseguiti all'estero. Tale limitazione non si applica a coloro che sono titolari di brevetto-licenza di pilota civile di velivolo rilasciato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.