Disposizione transitoria
                              Art. 24.
  Coloro  che,  alla  data di entrata in vigore del presente decreto,
siano in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 17, lettere c) e
d),  del  decreto  ministeriale  27  dicembre  1971  hanno diritto di
ottenere l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza.
  Nel  caso  di  cui  sopra,  se  l'interessato  ha effettuato almeno
cinquanta  decolli  e  cinquanta  approdi  su diverse aviosuperfici a
fondo  innevato  o ghiacciato, il Ministero dei trasporti - Direzione
generale  dell'aviazione  civile,  puo'  rilasciare al suddetto anche
l'abilitazione   all'uso  delle  aviosuperfici  a  fondo  innevato  o
ghiacciato.
  Coloro  che,  alla  data di entrata in vigore del presente decreto,
siano  titolari  della  qualificazione  di istruttore di pilotaggio a
doppio  comando  su  aviosuperfici in pendenza di cui all'art. 25 del
decreto  ministeriale  27  dicembre 1971 hanno diritto di ottenere le
abilitazioni  di  istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza
ed a fondo innevato o ghiacciato.
  Le  relative  istanze  devono essere presentate entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.