Disposizione transitoria Art. 24. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 17, lettere c) e d), del decreto ministeriale 27 dicembre 1971 hanno diritto di ottenere l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza. Nel caso di cui sopra, se l'interessato ha effettuato almeno cinquanta decolli e cinquanta approdi su diverse aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, puo' rilasciare al suddetto anche l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano titolari della qualificazione di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza di cui all'art. 25 del decreto ministeriale 27 dicembre 1971 hanno diritto di ottenere le abilitazioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato. Le relative istanze devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.