Gestione ed uso delle aviosuperfici
                               Art. 6.
  L'aviosuperficie  munita  di  segnaletica  e'  gestita  da  persone
fisiche  o  giuridiche  le  quali sono responsabili della rispondenza
dell'aviosuperficie  ai  requisiti  fissati,  della sua agibilita' in
condizioni  di sicurezza, dell'efficienza delle attrezzature tecniche
e  operative  installate.  Il gestore e' tenuto a fornire agli utenti
tutte   le   informazioni   necessarie   per   la   buona  esecuzione
dell'attivita'.
  La   gestione   di   un'aviosuperficie  munita  di  segnaletica  e'
subordinata   all'assenso   del   proprietario   dell'area   su   cui
l'aviosuperficie e' ubicata; se l'area e' appartenente allo Stato o a
enti pubblici, la sua gestione e' subordinata al nulla osta o alla
  concessione    d'uso    da   parte   della   competente   autorita'
  amministrativa.
Se l'aviosuperficie munita di segnaletica e' ubicata in terrazza,
la    sua    gestione    e'   inoltre   subordinata   alla   verifica
tecnico-operativa  del  Ministero  dei trasporti - Direzione generale
dell'aviazione civile.
  L'uso  di  un'aviosuperficie  munita  di segnaletica e' subordinato
all'assenso del gestore.