Gestione ed uso delle aviosuperfici Art. 6. L'aviosuperficie munita di segnaletica e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della rispondenza dell'aviosuperficie ai requisiti fissati, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza, dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate. Il gestore e' tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attivita'. La gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica e' subordinata all'assenso del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie e' ubicata; se l'area e' appartenente allo Stato o a enti pubblici, la sua gestione e' subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa. Se l'aviosuperficie munita di segnaletica e' ubicata in terrazza, la sua gestione e' inoltre subordinata alla verifica tecnico-operativa del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. L'uso di un'aviosuperficie munita di segnaletica e' subordinato all'assenso del gestore.