Art. 7.
  Almeno   quaranta   giorni  prima  dell'inizio  della  gestione  di
un'aviosuperficie   munita   di   segnaletica  il  gestore  deve  far
pervenire,   in  duplice  copia,  alla  direzione  di  circoscrizione
aeroportuale  competente  per  territorio,  i  seguenti  documenti ed
informazioni:
    a)  generalita'  della persona fisica o dei legali rappresentanti
della persona giuridica che intende gestire l'aviosuperificie;
    b) assenso del proprietario dell'area ovvero nulla osta o atto di
concessione dell'autorita' amministrativa;
    c)  nulla  osta  rilasciato dal questore alla persona fisica o ai
legali  rappresentanti  della  persona  giuridica che intende gestire
l'aviosuperficie;
    d)  dichiarazione del gestore di avere ottemperato alla normativa
vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente;
    e) tipo di attivita' aerea che verra' svolta sull'aviosuperficie;
    f) coordinate geografiche (riferite a Greenwich)
dell'aviosuperficie  o  della  localita' nota piu' vicina e due carte
della  zona  a  scala 1/2.000 catastale e 1/25.000 a curve di livello
nelle quali sia evidenziata l'ubicazione dell'aviosuperficie;
    g)  caratteristiche  dell'aviosuperficie (altitudine, dimensioni,
profilo  altimetrico  dell'asse con rilievi effettuati ogni 60 metri,
natura  e  resistenza  del  fondo  dell'area  di manovra, segnaletica
installata);
    h) impianti aggiuntivi (equipaggiamento antincendio, attrezzature
operative,  tecniche e logistiche per l'assistenza in superficie e in
volo);
    i) giorno previsto di inizio della gestione dell'aviosuperficie;
    l)   dichiarazione   del   gestore   da   cui  risulti  la  piena
disponibilita' dell'area prescelta per l'uso come aviosuperficie.
  Per  la  gestione  di  un'elisuperficie in terrazza il gestore deve
inoltre:
    m)  dichiarare  il  possesso  delle autorizzazioni previste dalle
vigenti  norme  in  materia di edificabilita', tenuto conto di quanto
previsto al precedente art. 5;
    n)  dichiarare  che  l'elisuperficie  e' conforme alle specifiche
disposizioni, in ordine al servizio antincendi, emanate dal Ministero
dell'interno.
  E'  fatta  salva la facolta' del comando provinciale dei vigili del
fuoco, competente per territorio, di effettuare visite di sopralluogo
per  verificare la conformita' del servizio antincendi alla normativa
emanata dal Ministero dell'interno.
  La direzione di circoscrizione aeroportuale, dopo aver acquisito la
documentazione  di cui sopra, ne trasmette una copia al Ministero dei
trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
  L'avvenuto  inizio  della  gestione e qualsiasi aggiunta o variante
alle  suddette  informazioni  devono  essere  comunicate dal gestore,
tramite  la  competente  direzione di circoscrizione aeroportuale, al
Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  precedenti sono trasmesse dal
Ministero  dei  trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile,
al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, al
Ministero   della   Difesa  Stato  maggiore  dell'Aeronautica,  stato
maggiore  dello Esercito, stato maggiore della Marina, e al Ministero
delle  finanze  -  Comando  generale Guardia di finanza, nonche' alla
regione competente per territorio.