(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 4
                                                            (art. 20)
                      PROGRAMMI TEORICO-PRATICI

   I   programmi   teorici  e  pratici  per  il  conseguimento  delle
abilitazioni di cui all'art. 20 del presente  decreto  devono  essere
approvati   dal   Ministero   dei   trasporti  -  Direzione  generale
dell'aviazione civile.
   Il  programma teorico deve comprendere almeno l'insegnamento delle
seguenti materie:
     a) metereologia di montagna;
     b) condotta di volo in montagna;
     c)   meccanica   ed   aeronautica   con   specifico  riferimento
all'impiego degli aeromobili in montagna;
     d) sicurezza del volo in montagna;
     e) medicina e sopravvivenza in montagna;
     f) ricerca e soccorso in montagna.
   Il  programma  pratico deve comprendere almeno cinquanta decolli e
cinquanta approdi su diverse  aviosuperfici  in  pendenza  e/o  fondo
innevato o ghiacciato, in relazione al tipo di corso da svolgere.