ALLEGATO 4 (art. 20) PROGRAMMI TEORICO-PRATICI I programmi teorici e pratici per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 20 del presente decreto devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. Il programma teorico deve comprendere almeno l'insegnamento delle seguenti materie: a) metereologia di montagna; b) condotta di volo in montagna; c) meccanica ed aeronautica con specifico riferimento all'impiego degli aeromobili in montagna; d) sicurezza del volo in montagna; e) medicina e sopravvivenza in montagna; f) ricerca e soccorso in montagna. Il programma pratico deve comprendere almeno cinquanta decolli e cinquanta approdi su diverse aviosuperfici in pendenza e/o fondo innevato o ghiacciato, in relazione al tipo di corso da svolgere.