Art. 5.
  L'esecuzione  delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e'
affidata alla Banca d'Italia.
  Le   sottoscrizioni   avranno   inizio   il  1›  settembre  1988  e
termineranno il giorno 7  dello  stesso  mese  fatte  salve,  secondo
l'andamento  delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura
anticipata e facolta' di  riparto  che  avra'  per  oggetto  le  sole
richieste  pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle
sottoscrizioni in contanti  risulti  superiore  all'importo  nominale
offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito.
  Per  il  collocamento  dei  buoni, la Banca d'Italia ha facolta' di
avvalersi  di  aziende  e  di  istituti  di  credito,  nonche'  degli
operatori  ammessi  a  partecipare  alle  aste dei buoni ordinari del
Tesoro  di  cui  al  decreto  ministeriale  29  marzo  1988  i  quali
intervengono in proprio e per conto della clientela.
  A  rimborso  delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso,
sara'  corrisposta  alla  Banca  d'Italia,  sull'ammontare   nominale
dell'emissione  sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75
per cento per i buoni del Tesoro poliennali 1› settembre 1990 e di  1
lira  per  i  buoni  del  Tesoro  poliennali 1› settembre 1992 contro
rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di
tesoreria del contante. Tale provvigione potra' essere attribuita, in
tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli  impegni  assunti
con la Banca d'Italia.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".