Art. 2. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Intesa vita S.p.a., con sede in Milano: 1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita; 2) tariffa n. 8u - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico; 3) tariffa n. 8a - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante; 4) tariffa n. 10u - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio unico; 5) tariffa n. 10a - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premi annui limitati; 6) tariffa n. 7 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte; 7) tariffa n. 7j - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidita'; 8) condizioni speciali di polizza da applicare alle suddette tariffe numeri 7 e 7j; 9) tariffa di assicurazione complementare "garanzia di famiglia"; 10) tariffa n. 7S - assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente in caso di morte o di invalidita', complementare ad operazioni di costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro; 11) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa n. 7S; 12) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte o di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 7); 13) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte o di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP, da parte della compagnia in oggetto aderente al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985 da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 7); 14) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi da parte della compagnia in oggetto aderente al "Pool per l'assicurazione di gruppo, per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi" in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7); 15) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza contrassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%) contrassegnate con i codici 20-F0, 20-F3, 20-F4, 20-FC0, 20-FC3, 20-FC4; 16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 20-FC/0, 20-FC/3, 20-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 20-F/0, 20-F/3, 20-F/4; 17) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 22-F0, 22-F3, 22-F4, 22-FC0, 22-FC3, 22-FC4; 18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 22-FC/0, 22-FC/3, 22-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 22-F/0, 22-F/3, 22-F/4; 19) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 20-FU0, 20-FU3, 20-FU4; 20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 20-FU/0, 20-FU/3, 20-FU/4; 21) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 22-FU0, 22-FU3, 22-FU4; 22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 22-FU/0, 22-FU/3, 22-FU/4; 23) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%' 4%), contrassegnate con i codici 27-F0, 27-F3, 27-F4, 27-FC0, 27-FC3, 27-FC4. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 27-FC/0, 27-FC/3, 27-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 27-F/0, 27-F/3, 27-F/4; 25) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-F0, 29-F3, 29-F4, 29-FC0, 29-FC3, 29-FC4. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 29-FC/0, 29-FC/3, 29-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 29-F/0, 29-F/3, 29-F/4; 27) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 27-FU0, 27-FU3, 27-FU4. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 27-FU/0, 27-FU/3, 27-FU/4; 29) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-FU0, 29-FU3, 29-FU4. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 29-FU/0, 29-FU/3, 29-FU/4; 31) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%), contrassegnate con il codice 17-F; 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%), contrassegnata con il codice 17-F; 33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 19-F; 34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 19-F; 35) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con il codice 17-F (5); 36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con il codice 17-F (5); 37) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con il codice 17-F (10); 38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con il codice 17-F (10); 39) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o rivalutabile, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-FC0/COLL, 29-FC3/COLL, 29-FC4/COLL, 29-F0/ COLL, 29-F3/COLL, 29-F4/COLL; 40) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-FU0/COLL, 29-FU3/COLL, 29-FU4/COLL; 41) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 42) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 43) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 44) tariffe di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile, parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 45) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 46) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 47) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 48) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 49) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 50) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 51) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 52) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 53) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B; 54) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 53), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato; 55) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 53), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali; 56) condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione di contratti assunti senza visita medica; 57) regolamento della gestione speciale denominata "Gestintesa"; 58) tariffa n. 31-FKB, assicurazione mista, a premio decrescente, con liquidazione di un capitale aggiuntivo (bonus), in caso di morte o in caso di vita a scandenza; 59) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 58); 60) tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale; 61) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 60); 62) tariffa di opzione per il differimento del capitale alla scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di cui al punto 60); 63) condizioni generali di polizza per la tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive. La Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, e' tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonche' un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette. Il rendiconto di cui al comma precedente dovra' essere certificato da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 4 agosto 1988 Il Ministro: BATTAGLIA