Art. 2.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
di polizza presentate dalla Intesa vita S.p.a., con sede in Milano:
   1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;
   2) tariffa n. 8u - assicurazione temporanea per il caso di morte a
premio unico;
   3) tariffa n. 8a - assicurazione temporanea per il caso di morte a
premio annuo costante;
   4)  tariffa n. 10u - assicurazione temporanea per il caso di morte
a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio unico;
   5)  tariffa n. 10a - assicurazione temporanea per il caso di morte
a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premi annui limitati;
   6)  tariffa  n. 7 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso
di morte;
   7)  tariffa n. 7j - assicurazione temporanea di gruppo per il caso
di morte o di invalidita';
   8)  condizioni  speciali  di  polizza  da  applicare alle suddette
tariffe numeri 7 e 7j;
   9) tariffa di assicurazione complementare "garanzia di famiglia";
   10) tariffa n. 7S - assicurazione collettiva per la garanzia di un
capitale decrescente in caso di morte o di invalidita', complementare
ad  operazioni  di  costituzione  del trattamento di fine rapporto di
lavoro;
   11) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa n. 7S;
   12)  condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  o  di
invalidita'  permanente,  stipulata a favore dei dirigenti di aziende
industriali da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e
7);
   13)  condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  o  di
invalidita'  permanente,  stipulata a favore dei dirigenti di aziende
industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP,  da  parte
della   compagnia   in   oggetto   aderente  al  "Pool  italiano  per
l'assicurazione di gruppo  morte  ed  invalidita'  dei  dirigenti  di
aziende  industriali", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in
data  16  maggio  1985 da applicare alle tariffe di cui ai precedenti
punti 6) e 7);
   14)  condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte o di invalidita' permanente, stipulata
a  favore  dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi
da  parte  della  compagnia  in  oggetto  aderente   al   "Pool   per
l'assicurazione  di gruppo, per il caso di morte e di invalidita' dei
dirigenti di aziende industriali  aderenti  alla  Confapi"  in  forza
dell'art.  12  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei
dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7);
   15)  tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a  premio  annuo  rivalutabile,  senza  contrassicurazione
(tariffe  a  tasso  tecnico  0%,  3%, 4%) contrassegnate con i codici
20-F0, 20-F3, 20-F4, 20-FC0, 20-FC3, 20-FC4;
   16)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a  premio  annuo
costante, contrassegnate con i codici 20-FC/0, 20-FC/3, 20-FC/4, ed a
premio  annuo  rivalutabile,  contrassegnate  con  i  codici  20-F/0,
20-F/3, 20-F/4;
   17)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con  controassicurazione
(tariffe  a  tasso  tecnico  0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici
22-F0, 22-F3, 22-F4, 22-FC0, 22-FC3, 22-FC4;
   18)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con  controassicurazione,  a  premio  annuo
costante, contrassegnate con i codici 22-FC/0, 22-FC/3, 22-FC/4, ed a
premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 22-F/0, 22-F/3,
22-F/4;
   19) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffe  a  tasso  tecnico  0%,  3%,  4%),
contrassegnate con i codici 20-FU0, 20-FU3, 20-FU4;
   20)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio  unico,
contrassegnate con i codici 20-FU/0, 20-FU/3, 20-FU/4;
   21) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con  controassicurazione  (tariffe  a  tasso  tecnico  0%,  3%,  4%),
contrassegnate con i codici 22-FU0, 22-FU3, 22-FU4;
   22)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione,  a  premio  unico,
contrassegnate con i codici 22-FU/0, 22-FU/3, 22-FU/4;
   23)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 0%, 3%' 4%), contrassegnate con i codici 27-F0,  27-F3,
27-F4,  27-FC0,  27-FC3,  27-FC4.  I tassi di premio per differimenti
inferiori ai cinque anni  saranno  utilizzabili  solo  per  contratti
individuali;
   24)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio  annuo costante, contrassegnate con i codici 27-FC/0, 27-FC/3,
27-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i  codici
27-F/0, 27-F/3, 27-F/4;
   25)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-F0,  29-F3,
29-F4,  29-FC0,  29-FC3,  29-FC4.  I tassi di premio per differimenti
inferiori ai cinque anni  saranno  utilizzabili  solo  per  contratti
individuali;
   26)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  annuo costante, contrassegnate con i codici 29-FC/0, 29-FC/3,
29-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i  codici
29-F/0, 29-F/3, 29-F/4;
   27)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico,  senza
controassicurazione   (tariffe   a   tasso   tecnico   0%,  3%,  4%),
contrassegnate con i codici 27-FU0, 27-FU3, 27-FU4. I tassi di premio
per  differimenti  inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo
per contratti individuali;
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio unico, contrassegnate con i codici 27-FU/0, 27-FU/3, 27-FU/4;
   29)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione   (tariffe   a   tasso   tecnico   0%,  3%,  4%),
contrassegnate con i codici 29-FU0, 29-FU3, 29-FU4. I tassi di premio
per  differimenti  inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo
per contratti individuali;
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio unico, contrassegnate con i codici 29-FU/0, 29-FU/3, 29-FU/4;
   31)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%), contrassegnate con
il codice 17-F;
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%), contrassegnata
con il codice 17-F;
   33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste (4%), contrassegnata con il codice 19-F;
   34)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita vitalizia immediata su due teste (4%),
contrassegnata con il codice 19-F;
   35)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  anni  e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata
con il codice 17-F (5);
   36)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  (4%),
contrassegnata con il codice 17-F (5);
   37)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con
il codice 17-F (10);
   38)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i  primi  dieci  anni  e  successivamente  vitalizia  (4%),
contrassegnata con il codice 17-F (10);
   39)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  rivalutabile, con controassicurazione, da utilizzare per contratti
emessi in forma collettiva aventi differimenti  inferiori  ai  cinque
anni  (tariffa  a  tasso  tecnico  0%,  3%, 4%), contrassegnate con i
codici   29-FC0/COLL,   29-FC3/COLL,   29-FC4/COLL,   29-F0/    COLL,
29-F3/COLL, 29-F4/COLL;
   40)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori a  cinque  anni  (tariffe  a
tasso  tecnico  0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-FU0/COLL,
29-FU3/COLL, 29-FU4/COLL;
   41)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale   in  una  rendita  vitalizia  annualmente  rivalutabile
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   42)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  in  una  rendita rivalutabile annualmente e pagabile in
modo certo per  i  primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   43)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  in  una  rendita rivalutabile annualmente e pagabile in
modo certo  per  i  primi  dieci  anni  e  successivamente  vitalizia
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   44)  tariffe di opzione, per la conversione del capitale garantito
alla scadenza contrattuale in una  rendita  vitalizia  su  due  teste
rivalutabile,  parzialmente  o  totalmente  reversibile  sulla  testa
sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria
di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   45)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   46)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffe  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   47)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita annua vitalizia rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato,  testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di
sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   48)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   49) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale  o  trimestrale o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%, 3%,
4%;
   50)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   51)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   52)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   53)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   54)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 53), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   55)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 53), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali;
   56)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti  l'assunzione di
contratti assunti senza visita medica;
   57) regolamento della gestione speciale denominata "Gestintesa";
   58)  tariffa n. 31-FKB, assicurazione mista, a premio decrescente,
con liquidazione di un capitale aggiuntivo (bonus), in caso di  morte
o in caso di vita a scandenza;
   59)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 58);
   60)  tariffa  di  capitalizzazione,  a  premio  unico,  per  forme
collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile  annualmente
alla scadenza contrattuale;
   61)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al punto 60);
   62)  tariffa  di  opzione  per  il  differimento del capitale alla
scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di cui al punto 60);
   63)   condizioni   generali   di   polizza   per   la  tariffa  di
capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive.
  La  Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con
sede in Milano, e' tenuta a presentare annualmente  all'Istituto  per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP, appositi moduli 8  e  10  concernenti  le  forme  assicurative
approvate  con  il  presente  decreto  nonche'  un  rendiconto  della
gestione del fondo speciale costituito con  il  portafoglio  relativo
alle forme assicurative anzidette.
  Il  rendiconto di cui al comma precedente dovra' essere certificato
da una societa' di  revisione  iscritta  all'albo  speciale  previsto
dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 4 agosto 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA