Art. 2.
  1.  Le  200  unita'  di  personale di cui all'articolo 1 sono cosi'
ripartite:
((  a)  trentacinque  unita'  in  possesso  del  diploma di laurea in
ingegneria  e  dell'abilitazione  all'esercizio  della professione da
adibire  a  compiti  della ex carriera direttiva tecnica; b) quindici
unita'  in  possesso  del  diploma  di laurea in giurisprudenza, o in
economia  e  commercio  o in scienze politiche e sociali da adibire a
compiti  della  ex  carriera  direttiva  amministrativa; c) cinquanta
unita' in possesso del diploma di geometra, o di perito industriale o
di  maturita'  scientifica  da adibire a compiti della ex carriera di
concetto  tecnica;  d)  venticinque unita' in possesso del diploma di
ragioneria  o  maturita'  classica  da  adibire  a  compiti  della ex
carriera di
concetto  amministrativa;  ))  e  )  quarantacinque  unita'  della ex
    carriera esecutiva (4a
qualifica   funzionale)   in   possesso  del  diploma  di  istruzione
secondaria di 1› grado;
    f  )  quindici  unita' della ex carriera ausiliaria (2a qualifica
funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare;
    g  ) quindici operai comuni (2a qualifica funzionale) in possesso
della licenza di scuola elementare.