Art. 2. 1. Le 200 unita' di personale di cui all'articolo 1 sono cosi' ripartite: (( a) trentacinque unita' in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione da adibire a compiti della ex carriera direttiva tecnica; b) quindici unita' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali da adibire a compiti della ex carriera direttiva amministrativa; c) cinquanta unita' in possesso del diploma di geometra, o di perito industriale o di maturita' scientifica da adibire a compiti della ex carriera di concetto tecnica; d) venticinque unita' in possesso del diploma di ragioneria o maturita' classica da adibire a compiti della ex carriera di concetto amministrativa; )) e ) quarantacinque unita' della ex carriera esecutiva (4a qualifica funzionale) in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1 grado; f ) quindici unita' della ex carriera ausiliaria (2a qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare; g ) quindici operai comuni (2a qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare.