Art. 3. 1. Le 200 unita' di personale di cui all'articolo 1 sono assunte in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui alla tabella 1 allegata alla legge 1 dicembre 1987, n. 870 (a), e sono riassorbite annualmente con il 50 per cento delle vacanze che si verificano per cessazioni dal servizio nelle rispettive qualifiche funzionali dei contingenti di cui all'articolo 2.
(a) La legge n. 870/1986 concerne: "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti".