Art. 3.
  1. Le 200 unita' di personale di cui all'articolo 1 sono assunte in
soprannumero   rispetto   alla  dotazione  organica  della  Direzione
generale  della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
di  cui  alla  tabella 1 allegata alla legge 1› dicembre 1987, n. 870
(a), e sono riassorbite annualmente con il 50 per cento delle vacanze
che  si  verificano  per  cessazioni  dal  servizio  nelle rispettive
qualifiche funzionali dei contingenti di cui all'articolo 2.
 
             (a)  La  legge  n.  870/1986  concerne:  "Misure urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          Ministero dei trasporti".