Art. 5.
((  1.  Il  personale di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell'articolo  2  e'  assunto,  previo  accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con contratto di diritto
privato  di  durata  non  superiore  a  dodici mesi e con trattamento
economico  corrispondente  a  quello  del  settimo  e  sesto  livello
retributivo  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  46 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (a), dalle liste di
collocamento  di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n.
56  (b),  tramite  richiesta  numerica della Direzione generale della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in concessione agli uffici
provinciali  del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di
provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in concessione di destinazione. 2. Ciascun
ufficio  provinciale  del  lavoro e della massima occupazione formula
distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere a),
b),  c)  e d) del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste
delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia. 3. Il personale
di  cui  al  comma  1  puo' essere abilitato alla effettuazione degli
esami  di  guida  e  alla  effettuazione delle operazioni tecniche di
competenza,  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni, del personale di
ruolo  della  Direzione  generale  della  motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione con le modalita' che saranno stabilite con
decreto  del Ministro dei trasporti. 4. Entro la durata del contratto
il  personale  di  cui  al  comma 1 e' ammesso ad un concorso interno
riservato,  per  titoli  ed  esami,  i cui vincitori sono nominati in
prova nella qualifica iniziale nei ruoli delle rispettive ex carriere
con   decorrenza  dal  primo  giorno  successivo  alla  scadenza  dei
contratti  di  cui al comma 1. L'Amministrazione puo' coprire i posti
rimasti   eventualmente  vacanti  dopo  l'espletamento  dei  concorsi
interni  mediante  stipulazione  di nuovi contratti ai sensi e con le
modalita'  di cui al comma 1. 5. Il personale di cui alle lettere e),
f)  e  g)  del  comma  1  dell'articolo  2,  purche'  in possesso dei
requisiti  richiesti per l'accesso al pubblico impiego, e' assunto in
prova,  nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere e nella
qualifica  di  operaio  comune,  dalle  liste  di collocamento di cui
all'articolo  16  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56 (b), tramite
richiesta  numerica  della  Direzione  generale  della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in concessione agli uffici provinciali del
lavoro  e  della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove
hanno  sede  gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione di destinazione. 6. Qualora entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  le  liste  di  collocamento  di cui al comma 5 non
fossero  operanti,  il  personale di cui alle lettere e), f) e g) del
comma  1  dell'articolo  2,  previa  dichiarazione sottoscritta dagli
interessati  sul  possesso  dei  requisiti richiesti per l'accesso al
pubblico  impiego,  e'  assunto  dalle  liste  di collocamento di cui
all'articolo  10  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56 (b), tramite
richiesta  numerica  della  Direzione  generale  della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in concessione agli uffici provinciali del
lavoro  e  della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove
hanno  sede  gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti   in   concessione  di  destinazione.  7.  Ciascun  ufficio
provinciale  del  lavoro e della massima occupazione formula distinte
graduatorie,  secondo la ripartizione di cui alle lettere e), f) e g)
del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni
circoscrizionali  di  ciascuna  provincia.  8.  La  selezione  di cui
all'articolo  6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 settembre 1987, n. 392 (c), e' sostituita, per il personale di cui
ai  commi  5  e  6, dall'esame di idoneita' di cui all'articolo 6. 9.
L'assunzione  in  servizio,  la nomina e l'accertamento dei requisiti
per  l'accesso al pubblico impiego avvengono, per il personale di cui
ai  commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444 (d)". ))
 
             (a)  Il  comma  2  dell'art.  46  del D.P.R. n. 266/1987
          (Norme risultanti dalla  disciplina  prevista  dall'accordo
          del  26  marzo  1987  concernente il comparto del personale
          dipendente dai Ministeri) e' cosi' formulato:
             "Pertanto,  a  decorrere  dal  1› gennaio 1988, i valori
          stipendiali di cui all'art. 3 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  25  giugno  1983,  n.  344,  sono  cosi'
          modificati:
              livello I ............................ L.  3.800.000
              livello II  .......................... "   4.400.000
              livello III .......................... "   4.800.000
              livello IV  .......................... "   5.500.000
              livello V ............................ "   6.200.000
              livello VI  .......................... "   7.200.000
              livello VII .......................... "   8.400.000
              livello VIII  ........................ "  10.400.000".
   (b)  Il  testo  degli  articoli  10 e 16 della legge n. 56/1987 e'
riportato in appendice.
                                   APPENDICE
           Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:
             Il  testo  degli articoli 10 e 16 della legge n. 56/1987
          (Norme sull'organizzazione del mercato del  lavoro)  e'  il
          seguente:
             "Art. 10 ( Classificazione dei lavoratori iscritti nelle
          liste di collocamento ). -  1.  A  modifica  dell'art.  10,
          secondo  comma,  della  legge  29  aprile  1949,  n. 264, i
          lavoratori  iscritti  nelle  liste  di  collocamento   sono
          classificati nel modo seguente:
               a)  1a  classe:  lavoratori  disoccupati o in cerca di
          prima occupazione oppure  occupati  a  tempo  parziale  con
          orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino
          ad una diversa occupazione;  conservano  le  iscrizioni  in
          questa  classe  i  lavoratori avviati con contratti a tempo
          determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro
          mesi nell'anno solare;
               b)  2a  classe:  lavoratori  occupati,  esclusi quelli
          assegnati  alla  1a  classe,   che   aspirino   a   diversa
          occupazione;
               c) 3a classe: titolari di trattamenti pensionistici di
          vecchiaia o di anzianita'.
             2.  Le  classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di
          precedenza nell'avviamento al lavoro.
             3.  La  commissione  regionale  per l'impiego stabilisce
          uniformi  criteri  di  valutazione   degli   elementi   che
          concorrono  alla formazione delle graduatorie tenendo conto
          del  carico  familiare,  della   situazione   economica   e
          patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianita' di iscrizione
          nelle liste,  secondo  gli  orientamenti  generali  assunti
          dalla commissione centrale per l'impiego.
             4.  E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 della legge
          29 aprile 1949,  n.  264,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.  La  sezione  di  collocamento,  in occasione
          della revisione  mensile  dello  stato  di  disoccupazione,
          provvede   a  restituire  all'interessato  il  libretto  di
          lavoro".
             "Art.  16 ( Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici ).
          1.  Le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, e gli enti pubblici  non  economici  a  carattere
          nazionale,  per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e
          per relative sedi periferiche, cosi'  come  determinati  ai
          sensi   dell'art.   1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e
          le  unita'  sanitarie  locali  effettuano le assunzioni dei
          lavoratori, da adibire a mansioni  per  le  quali  non  sia
          previsto  titolo  professionale e da inquadrare nei livelli
          per i quali e' richiesto il  solo  requisito  della  scuola
          dell'obbligo,  sulla  base  di selezioni effettuate tra gli
          iscritti nelle  liste  di  collocamento  ed  in  quelle  di
          mobilita',  a  condizione  che  essi  abbiano  i  requisiti
          richiesti.  Essi sono avviati numericamente alla  selezione
          secondo  l'ordine  di  graduatoria  risultante  dalle liste
          delle circoscrizioni territorialmente competenti.
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima  viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati.
             9.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e
          comunque non oltre i sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge,  le  assunzioni  vengono
          effettuate secondo la normativa vigente".
             (c)  L'art.  6  del  D.P.C.M.  n.  392/1987 (Modalita' e
          criteri per l'avviamento e la selezione dei  lavoratori  ai
          sensi  dell'art.  16  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          recante norme sull'organizzazione del mercato  del  lavoro)
          e' cosi' formulato:
             "Art.  6 ( Selezione ). - 1. La selezione consiste nella
          valutazione in assoluto  dell'idoneita'  del  lavoratore  a
          svolgere  le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal
          fine l'amministrazione provvede a  convocare  i  lavoratori
          entro  quindici  giorni  dall'avviamento  e  a sottoporli a
          prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.
             2.  Le  prove  sono  effettuate  secondo gli ordinamenti
          delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art.
          1,  comma  1,  in  base  ai  contenuti  di professionalita'
          indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.
             3.  Alla  sostituzione  dei  lavoratori  che non abbiano
          risposto alla convocazione o superato le prove o  accettato
          la   nomina  si  provvede  con  i  lavoratori  che  seguono
          nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei  posti".
             (d)  Il  testo  dell'art.  7  della legge n. 444/1985 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
           Con riferimento alla nota (d) all'art. 5:
             Il   testo   dell'art.   7   della   legge  n.  444/1985
          (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante
          copertura   dei  posti  disponibili  nelle  amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  negli  enti
          locali) e' il seguente:
             "Art.   7   (   Autorizzazione  a  bandire  concorsi  in
          particolari settori ). - Le  amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B),
          sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio  di
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  concorsi  ordinari  per  l'assunzione  di
          personale  nel  numero,  nelle  qualifiche  o  categorie, o
          profili professionali e per le circoscrizioni  territoriali
          indicate nella tabella medesima.
             Ai  fini  della  copertura dei posti disponibili, di cui
          all'allegata tabella B), il servizio prestato con  rapporto
          convenzionato  per  almeno un anno presso l'amministrazione
          dello Stato costituisce titolo di preferenza a  parita'  di
          merito.
             Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui
          al primo comma procederanno a  nominare  immediatamente  in
          prova  e  ad  immettere  in servizio gli idonei nell'ordine
          della graduatoria, man mano che  si  verificano  cessazioni
          dal  servizio  nell'ambito dei posti occupati alla data del
          1› aprile 1984.
             Ai   fini   della   graduatoria  nei  pubblici  concorsi
          costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per
          le  qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti,
          lo  stato  di  disoccupazione  non  inferiore  a  sei  mesi
          risultante  dalla  iscrizione  presso  le apposite liste di
          collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito,  ai
          fini  di  cui sopra, dopo il n. 16 di cui all'art. 5, comma
          quarto,  del  testo  unico  approvato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
             La  presentazione  dei  documenti  di rito attestanti il
          possesso   dei   requisiti   richiesti   per   l'ammissione
          all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di
          servizio.
             I  nuovi  assunti saranno invitati a regolarizzare entro
          trenta giorni,  a  pena  di  decadenza,  la  documentazione
          incompleta o affetta da vizio sanabile.
             I   provvedimenti   di   nomina  saranno  immediatamente
          esecutivi, salva la sopravvenienza  di  inefficacia  se  la
          Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio
          rese fino alla comunicazione della  ricusazione  del  visto
          devono essere comunque compensate.
             La procedura prevista dal presente articolo viene estesa
          altresi', a partire dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  a  tutti  i  procedimenti  di concorso di
          assunzione  nelle   amministrazioni   statali,   anche   ad
          ordinamento autonomo".