Art. 5. (( 1. Il personale di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 e' assunto, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi e con trattamento economico corrispondente a quello del settimo e sesto livello retributivo di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (a), dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (b), tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione. 2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia. 3. Il personale di cui al comma 1 puo' essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida e alla effettuazione delle operazioni tecniche di competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, del personale di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 4. Entro la durata del contratto il personale di cui al comma 1 e' ammesso ad un concorso interno riservato, per titoli ed esami, i cui vincitori sono nominati in prova nella qualifica iniziale nei ruoli delle rispettive ex carriere con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei contratti di cui al comma 1. L'Amministrazione puo' coprire i posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni mediante stipulazione di nuovi contratti ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1. 5. Il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, e' assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere e nella qualifica di operaio comune, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (b), tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione. 6. Qualora entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le liste di collocamento di cui al comma 5 non fossero operanti, il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, previa dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, e' assunto dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (b), tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione. 7. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia. 8. La selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 (c), e' sostituita, per il personale di cui ai commi 5 e 6, dall'esame di idoneita' di cui all'articolo 6. 9. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego avvengono, per il personale di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 (d)". ))
(a) Il comma 2 dell'art. 46 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) e' cosi' formulato: "Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono cosi' modificati: livello I ............................ L. 3.800.000 livello II .......................... " 4.400.000 livello III .......................... " 4.800.000 livello IV .......................... " 5.500.000 livello V ............................ " 6.200.000 livello VI .......................... " 7.200.000 livello VII .......................... " 8.400.000 livello VIII ........................ " 10.400.000". (b) Il testo degli articoli 10 e 16 della legge n. 56/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 5: Il testo degli articoli 10 e 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: "Art. 10 ( Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ). - 1. A modifica dell'art. 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente: a) 1a classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano le iscrizioni in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare; b) 2a classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1a classe, che aspirino a diversa occupazione; c) 3a classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianita'. 2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro. 3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianita' di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. 4. E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro". "Art. 16 ( Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici ). 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente". (c) L'art. 6 del D.P.C.M. n. 392/1987 (Modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' cosi' formulato: "Art. 6 ( Selezione ). - 1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative. 2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalita' indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede. 3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti". (d) Il testo dell'art. 7 della legge n. 444/1985 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (d) all'art. 5: Il testo dell'art. 7 della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali) e' il seguente: "Art. 7 ( Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori ). - Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B), sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima. Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui all'allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parita' di merito. Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984. Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate. La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo".