Art. 6. 1. Entro sei mesi dall'immissione in servizio il personale assunto in prova ai sensi (( dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 )) del presente decreto deve essere sottoposto ad un esame di idoneita' le cui modalita' sono successivamente stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 2. Il mancato superamento dell'esame di idoneita', di cui al comma 1, comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e la sostituzione degli inidonei con le modalita' previste (( dai commi 5, 6 e 7 dall'articolo 5. )) In tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla risoluzione del rapporto di lavoro vengono comunque compensate come prestazioni di fatto. 3. Al personale (( assunto in base al presente decreto )) che avra' superato l'esame di idoneita' si applica l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (a) . Il periodo di prova decorre comunque dalla data di presentazione in servizio.
(a) Il testo dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 6: L'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' cosi' formulato: "Art. 10 (Periodo di prova). - Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali e' stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione. Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti".