Art. 6.
  1.  Entro sei mesi dall'immissione in servizio il personale assunto
in  prova ai sensi (( dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 )) del presente
decreto  deve  essere  sottoposto  ad  un  esame  di idoneita' le cui
modalita' sono successivamente stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
  2.  Il mancato superamento dell'esame di idoneita', di cui al comma
1,  comporta  la  risoluzione  di diritto del rapporto di lavoro e la
sostituzione degli inidonei con le modalita' previste (( dai commi 5,
6 e 7 dall'articolo 5. )) In tal caso le prestazioni di servizio rese
fino  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  vengono  comunque
compensate come prestazioni di fatto.
  3. Al personale (( assunto in base al presente decreto )) che avra'
superato  l'esame  di  idoneita'  si  applica l'articolo 10 del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3 (a) . Il periodo di prova decorre
comunque dalla data di presentazione in servizio.
 
             (a)   Il  testo  dell'art.  10  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
           Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:
             L'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti
          lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato,  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3 e' cosi' formulato:
             "Art.  10  (Periodo di prova). -  Il periodo di prova ha
          la durata di sei mesi.
             L'impiegato  in prova svolge le mansioni affidategli nei
          vari servizi ai quali viene applicato e frequenta  i  corsi
          di formazione istituiti dalla amministrazione.
             Compiuto  il  periodo  di prova, l'impiegato consegue la
          nomina in ruolo con decreto del Ministro,  previo  giudizio
          favorevole  del consiglio di amministrazione, fondato anche
          sulle relazioni dei capi dei  servizi  ai  quali  e'  stato
          applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.
          Nel caso di giudizio sfavorevole il  periodo  di  prova  e'
          prorogato  di  altri sei mesi, al termine dei quali, ove il
          giudizio sia ancora sfavorevole, il  Ministro  dichiara  la
          risoluzione  del  rapporto di impiego con decreto motivato.
          In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a  due
          mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.
             Qualora  entro  tre  mesi  dalla scadenza del periodo di
          prova non  sia  intervenuto  un  provvedimento  di  proroga
          ovvero   un  giudizio  sfavorevole,  la  prova  si  intende
          conclusa favorevolmente.
             E'  esonerato  dal  periodo  di  prova  il vincitore del
          concorso che provenga da una carriera corrispondente  della
          stessa  o  di  altra amministrazione, presso la quale abbia
          superato  il  periodo  di  prova  e  disimpegnato  mansioni
          analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.
          L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i
          corsi di formazione.
             Per  l'impiegato  nominato in ruolo il servizio di prova
          e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti".