Art. 7.
  1.  I  concorsi  di attuazione della legge 1› dicembre 1986, n. 870
(a), per le ex carriere direttive e di concetto, i cui bandi non sono
ancora   pubblicati,   ivi   compresi  quelli  per  i  posti  rimasti
eventualmente    scoperti   dopo   l'espletamento   delle   procedure
concorsuali  di cui agli articoli 4 e 8 della citata legge n. 870 del
1986  (a), si svolgono, per quanto riguarda le prove scritte, tramite
una  o  piu'  prove  attitudinali  articolate  in  una serie di esami
obiettivi  a  risposta  sintetica,  secondo  le  disposizioni  di cui
all'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397 (b).
 
             (a)  Il  testo  degli  articoli  4  e  8  della legge n.
          870/1986 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
           Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:
             Il  testo  degli  articoli 4 e 8 della legge n. 870/1986
          (per il titolo si veda  la  nota  (a)  all'art.  3)  e'  il
          seguente:
             "Art.   4.   -   1.   Per   i   posti  disponibili  dopo
          l'applicazione del precedente articolo 3  si  provvede  con
          l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre
          amministrazioni  dello   Stato,   anche   con   ordinamento
          autonomo,  banditi in data non anteriore al 1› gennaio 1981
          e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni
          prima della data di entrata in vigore della presente legge.
             2.  Tale  idoneita'  deve  essere  stata  conseguita  in
          concorsi a posti  della  stessa  carriera  o  della  stessa
          qualifica  del  ruolo  degli  operai  cui  si  riferisce la
          domanda  di  assunzione  alle  dipendenze  della  Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione.
             3.  Le  assunzioni di cui al precedente primo comma sono
          subordinate al possesso, oltre che  degli  altri  requisiti
          per   l'ammissione   all'impiego   statale,   dei  seguenti
          requisiti:
               a)  eta' non superiore a 35 anni alla data di scadenza
          della domanda di assunzione di  cui  al  successivo  quarto
          comma,  salvo  i  casi  di  elevazione previsti dalle norme
          vigenti;
               b) titoli di studio:
               1)   laurea  in  ingegneria  e  relativa  abilitazione
          professionale,  per  i  posti  della   carriera   direttiva
          tecnica;
               2)  laurea  in  giurisprudenza,  economia e commercio,
          scienze politiche e sociali, per  i  posti  della  carriera
          direttiva amministrativa;
               3)  diploma  di  perito  industriale, di geometra o di
          maturita' scientifica, per il 70 per cento dei posti  della
          carriera  di concetto; diploma di ragioneria e di maturita'
          classica, per il rimanente 30 per  cento  dei  posti  della
          stessa carriera;
               4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti
          della carriera esecutiva;
               5)  licenza  della  scuola  dell'obbligo,  per i posti
          della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.
             4.  Coloro  che  si  trovano  nelle condizioni di cui ai
          precedenti commi  devono  avanzare  domanda  di  assunzione
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della presente legge nella  Gazzetta  Ufficiale,  indicando
          una  sola  regione  -  fra  quelle  previste  dall'allegata
          tabella 2 - nell'ambito  della  quale  chiedono  di  essere
          assunti.
             5.  Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i
          necessari elementi per la identificazione del concorso  nel
          quale   e'   stata  conseguita  l'idoneita',  il  punteggio
          ottenuto nonche' il titolo di studio posseduto, il luogo  e
          la data di nascita".
             "Art.  8.  -  1.  I  posti che dopo l'applicazione della
          norma di cui all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili
          in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a
          coloro   che,  collocatisi  nelle  graduatorie  di  cui  al
          precedente art. 6, non abbiano conseguito  utile  posizione
          ai fini dell'assunzione.
             2.  Puo' partecipare ai concorsi di cui al citato art. 8
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1970,  n. 1077, il personale della Direzione generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  che
          sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la
          nomina alla rispettiva carriera previsti dall'art. 2, primo
          comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625".
             (b)  Il  testo  dell'art.  6  della legge n. 397/1975 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
           Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:
             Il  testo dell'art. 6 della legge n. 397/1975 (Norme per
          il   potenziamento   dei    servizi    dell'Amministrazione
          finanziaria) e' il seguente:
             "Art.  6. - Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi
          di cui al precedente art. 4, lettera b),  debbono  comunque
          prevedere  che la valutazione dei questionari elaborati dai
          candidati  sia  effettuata  per  mezzo  di  apparecchiature
          elettroniche;  le  modalita'  stesse  sono  determinate dal
          bando con il quale e' indetto il concorso medesimo anche in
          deroga  agli  articoli  5, 6 e 7 del decreto del Presidente
          della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686,  ed  in  modo  che
          siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticita' e
          di segretezza.
             Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali
          di cui al precedente  articolo  possono  essere  acquistate
          presso  ditte specializzate nella materia e sono fornite in
          plico  sigillato.  Le  relative  soluzioni  sono  parimenti
          fornite,  in  plico sigillato, dalla ditta incaricata della
          compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve
          essere operato per un numero di domande pari a tre volte il
          numero di quelle che  la  commissione  esaminatrice  dovra'
          scegliere  perche'  formino  oggetto  del  questionario  da
          sottoporre ai candidati.
             Il  Ministro  per le finanze puo' stipulare con le ditte
          specializzate  fornitrici  delle  domande,  o  con   altre,
          convenzioni  per la stampa del questionario stabilito dalla
          commissione esaminatrice quale prova di esame, nonche'  per
          la  valutazione  elettronica degli elaborati. La stampa del
          questionario   sara'   effettuata,   sotto    la    diretta
          sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria,
          con l'ausilio della guardia di finanza.
             Le   soluzioni   delle   domande   acquistate   per   la
          determinazione della  prova  d'esame  sono  conservate  dal
          presidente   della   commissione   esaminatrice   in  plico
          sigillato  che  sara'  aperto  soltanto  al  momento  della
          valutazione  degli  elaborati.  Le  operazioni elettroniche
          relative  a  tale  valutazione  sono  effettuate  sotto  la
          diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.
             I  titolari delle ditte specializzate di cui al presente
          articolo ed il personale dipendente sono tenuti al  segreto
          d'ufficio;  in  caso  di inosservanza, si applicano le pene
          stabilite dal'articolo 326 del codice penale.
             I  compensi  ai  componenti  delle commissioni di cui al
          precedente  articolo,  estranei  all'amministrazione  dello
          Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui
          ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza,
          sono  deterinati anche in deroga alle vigenti disposizioni,
          con apposito  decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  di
          concerto con il Ministro per il tesoro".