Art. 7. 1. I concorsi di attuazione della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (a), per le ex carriere direttive e di concetto, i cui bandi non sono ancora pubblicati, ivi compresi quelli per i posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'espletamento delle procedure concorsuali di cui agli articoli 4 e 8 della citata legge n. 870 del 1986 (a), si svolgono, per quanto riguarda le prove scritte, tramite una o piu' prove attitudinali articolate in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397 (b).
(a) Il testo degli articoli 4 e 8 della legge n. 870/1986 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 7: Il testo degli articoli 4 e 8 della legge n. 870/1986 (per il titolo si veda la nota (a) all'art. 3) e' il seguente: "Art. 4. - 1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1 gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge. 2. Tale idoneita' deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 3. Le assunzioni di cui al precedente primo comma sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; b) titoli di studio: 1) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica; 2) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa; 3) diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica, per il 70 per cento dei posti della carriera di concetto; diploma di ragioneria e di maturita' classica, per il rimanente 30 per cento dei posti della stessa carriera; 4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva; 5) licenza della scuola dell'obbligo, per i posti della carriera ausiliaria e del ruolo operaio. 4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, indicando una sola regione - fra quelle previste dall'allegata tabella 2 - nell'ambito della quale chiedono di essere assunti. 5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale e' stata conseguita l'idoneita', il punteggio ottenuto nonche' il titolo di studio posseduto, il luogo e la data di nascita". "Art. 8. - 1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente art. 6, non abbiano conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione. 2. Puo' partecipare ai concorsi di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'art. 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625". (b) Il testo dell'art. 6 della legge n. 397/1975 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 7: Il testo dell'art. 6 della legge n. 397/1975 (Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria) e' il seguente: "Art. 6. - Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 4, lettera b), debbono comunque prevedere che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche; le modalita' stesse sono determinate dal bando con il quale e' indetto il concorso medesimo anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticita' e di segretezza. Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovra' scegliere perche' formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati. Il Ministro per le finanze puo' stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonche' per la valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sara' effettuata, sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ausilio della guardia di finanza. Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sara' aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice. I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dal'articolo 326 del codice penale. I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza, sono deterinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro".