ALLEGATO 9.8.1. I diritti fissi e le commissioni percepite dal Monte a carico degli emittenti ai sensi del successivo punto 10.3 vengono retrocessi dal Monte ai depositari, per gli adempimenti che ad essi fanno carico per i rapporti con i singoli depositanti, nella seguente misura: a) diritti fissi 100%; b) commissioni da un minimo del 70% a un massimo del 95%, sulla base di apposita deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della societa' entro il mese di novembre di ogni anno e avente decorrenza dall'inizio dell'anno successivo. La deliberazione di cui sopra deve essere approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia. Nota: alle retrocessioni di cui al punto b) non si fa luogo per: * le commissioni inerenti le operazioni di aumento di capitale effettuato a titolo gratuito * le commissioni relative all'incasso di cedole e rimborso di capitale su certificati di deposito le commissioni predette restano pertanto ad esclusivo favore del Monte.