(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
9.8.1.  I diritti fissi e le commissioni percepite dal Monte a carico
degli emittenti ai sensi del successivo punto 10.3 vengono retrocessi
dal Monte ai depositari, per gli adempimenti che ad essi fanno carico
per i rapporti con i singoli depositanti, nella seguente misura:
 a) diritti fissi 100%;
 b) commissioni da un minimo del 70% a un massimo del 95%,
sulla  base  di  apposita  deliberazione  assunta  dal  consiglio  di
amministrazione della societa' entro il mese di novembre di ogni anno
e avente decorrenza dall'inizio dell'anno successivo.
La  deliberazione  di  cui  sopra  deve essere approvata dalla Consob
d'intesa con la Banca d'Italia.
 Nota: alle retrocessioni di cui al punto b) non si fa luogo per:
*  le  commissioni  inerenti  le  operazioni  di  aumento di capitale
effettuato a titolo gratuito
 *  le  commissioni  relative  all'incasso  di  cedole  e rimborso di
capitale su certificati di deposito
le  commissioni  predette  restano  pertanto  ad esclusivo favore del
Monte.