Art. 2.
  Sugli  elenchi  di approvazione relativi ai lotti di recipienti sui
quali,  ai  sensi  del  precedente  articolo,  e'  stata  omessa   la
punzonatura  del  nome  del gas, il collaudatore riportera' la parola
"magazzino" in luogo del nome del gas e la denominazione della  ditta
fabbricante in luogo del committente.