Art. 3. Prima che i recipienti a magazzino vengano ammessi all'uso dovra' procedersi, a cura della ditta fabbricante e sotto il controllo degli organi competenti per le operazioni di collaudo, alla punzonatura del nome del gas sui recipienti, nel rispetto delle vigenti disposizioni. In tale occasione gli organi sopra indicati provvederanno a rilasciare ai recipienti di cui all'art. 1 i certificati singoli di approvazione con le prescritte modalita' ed un nuovo elenco di approvazione per ogni tipo di gas e ditta committente.