Art. 3.
  Prima  che  i recipienti a magazzino vengano ammessi all'uso dovra'
procedersi, a cura della ditta fabbricante e sotto il controllo degli
organi competenti per le operazioni di collaudo, alla punzonatura del
nome del gas sui recipienti, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
  In  tale  occasione  gli  organi  sopra  indicati  provvederanno  a
rilasciare ai recipienti di cui all'art. 1 i certificati  singoli  di
approvazione  con  le  prescritte  modalita'  ed  un  nuovo elenco di
approvazione per ogni tipo di gas e ditta committente.