Art. 4. I recipienti di cui all'art. 1 dovranno essere conservati a magazzino esclusivamente presso la ditta fabbricante a cura della medesima. Qualora le operazioni specificate all'art. 3 vengano eseguite dopo che siano trascorsi due anni dalla data del primo collaudo i recipienti in questione dovranno essere sottoposti a revisione straordinaria con le modalita' previste dalla vigente normativa.