Art. 4.
  I  recipienti  di  cui  all'art.  1  dovranno  essere  conservati a
magazzino esclusivamente presso la ditta  fabbricante  a  cura  della
medesima.  Qualora  le  operazioni  specificate  all'art.  3  vengano
eseguite dopo che siano trascorsi  due  anni  dalla  data  del  primo
collaudo  i  recipienti  in  questione  dovranno  essere sottoposti a
revisione straordinaria  con  le  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa.