Art. 5. L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e' affidata alla Banca d'Italia. Le sottoscrizioni avranno inizio il 14 settembre 1988 e termineranno il giorno 15 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facolta' di riparto che avra' per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito. Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facolta' di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonche' degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei B.O.T. di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 per cento per i B.T.P. 1 settembre 1990 e di una lira per i B.T.P. 1 settembre 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potra' essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".