Art. 5.
  L'esecuzione  delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e'
affidata alla Banca d'Italia.
  Le   sottoscrizioni   avranno   inizio   il  14  settembre  1988  e
termineranno il giorno 15 dello  stesso  mese  fatte  salve,  secondo
l'andamento  delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura
anticipata e facolta' di  riparto  che  avra'  per  oggetto  le  sole
richieste  pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle
sottoscrizioni in contanti  risulti  superiore  all'importo  nominale
offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito.
  Per  il  collocamento  dei  buoni, la Banca d'Italia ha facolta' di
avvalersi  di  aziende  e  di  istituti  di  credito,  nonche'  degli
operatori  ammessi  a  partecipare  alle  aste  dei  B.O.T. di cui al
decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio  e
per conto della clientela.
  A  rimborso  delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso,
sara'  corrisposta  alla  Banca  d'Italia,  sull'ammontare   nominale
dell'emissione  sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75
per cento per i B.T.P. 1› settembre 1990 e di una lira per  i  B.T.P.
1›  settembre  1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del
versamento alle sezioni di tesoreria del contante.  Tale  provvigione
potra'  essere  attribuita,  in  tutto o in parte, agli incaricati in
relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".