Art. 2.
  La  prova  di  esame  di  cui  al precedente articolo dovra' essere
sostenuta  davanti  ad  una  commissione  nominata   dal   capo   del
compartimento e composta come segue:
    A)  Da  un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di
vascello, presidente.
    B) Da un capitano di lungo corso, membro.
    C)  Da  un  sottufficiale  di  porto, membro, che svolge anche le
funzioni di segretario.
  Ai  membri  della  commissione,  che potra' essere convocata presso
ciascuna capitaneria di porto, spetta il gettone di presenza previsto
dalle norme generali vigenti in materia.