Art. 2. La prova di esame di cui al precedente articolo dovra' essere sostenuta davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento e composta come segue: A) Da un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello, presidente. B) Da un capitano di lungo corso, membro. C) Da un sottufficiale di porto, membro, che svolge anche le funzioni di segretario. Ai membri della commissione, che potra' essere convocata presso ciascuna capitaneria di porto, spetta il gettone di presenza previsto dalle norme generali vigenti in materia.