Art. 3.
  L'osservanza   delle  disposizioni  dei  precedenti  articoli  deve
risultare dall'apposito prospetto di cui all'art. 34 della  legge  22
ottobre  1986,  n. 742, che le imprese di cui all'art. 1 del presente
decreto devono annualmente redigere e presentare all'ISVAP - Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo.
  Nel  caso  che  dal  predetto prospetto risulti superata, per una o
piu' categorie di attivita', la quota massima stabilita dall'art.  1,
l'eccedenza,  rispetto  a  tale quota, non viene considerata utile ai
fini della copertura delle riserve tecniche. L'impresa  e'  tenuta  a
reintegrare   l'eventuale  deficienza  di  copertura  delle  predette
riserve  entro  tre  mesi  dall'approvazione  del  bilancio  relativo
all'esercizio  nel quale si e' verificata l'inosservanza del presente
decreto.
  Delle  integrazioni  effettuate ai sensi del precedente comma, deve
essere data comunicazione all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  entro quindici
giorni dalla scadenza  dei  termini  stabiliti  per  provvedere  alle
integrazioni stesse.