Art. 3. L'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli deve risultare dall'apposito prospetto di cui all'art. 34 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, che le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto devono annualmente redigere e presentare all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Nel caso che dal predetto prospetto risulti superata, per una o piu' categorie di attivita', la quota massima stabilita dall'art. 1, l'eccedenza, rispetto a tale quota, non viene considerata utile ai fini della copertura delle riserve tecniche. L'impresa e' tenuta a reintegrare l'eventuale deficienza di copertura delle predette riserve entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si e' verificata l'inosservanza del presente decreto. Delle integrazioni effettuate ai sensi del precedente comma, deve essere data comunicazione all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per provvedere alle integrazioni stesse.