Art. 3.
  Le  rate  delle  operazioni  di  credito  agrario di esercizio e di
miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato,
delle  regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili
per una volta sola e per non piu' di ventiquattro mesi.
  Gli  istituti  ed  enti  esercenti  il credito agrario abilitati ad
operare con detti  fondi  sono  autorizzati  a  versare  gli  importi
relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della
proroga concessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 agosto 1988
                                              Il Ministro
                                    dell'agricoltura e delle foreste
                                               MANNINO
Il Ministro del tesoro
       AMATO