Art. 3. Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non piu' di ventiquattro mesi. Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 agosto 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Il Ministro del tesoro AMATO