IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                    IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
                     STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988), che prevede la concessione di contributi in favore
delle   imprese   industriali   manifatturiere,   anche  artigiane  e
cooperative, che occupino non piu' di cento lavoratori con  contratto
a  tempo  indeterminato  e  procedano  a  nuove  assunzioni  a  tempo
indeterminato;
  Considerato   che   la  citata  disposizione,  nello  stabilire  le
condizioni  per  la  concessione  dei  contributi,  prevede  che   le
assunzioni  devono  essere  effettuate  nelle  aree  del  Mezzogiorno
individuate dal CIPE su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  e  che  i  contributi  medesimi  sono
concessi  ed  erogati  secondo  modalita'  stabilite dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  per
gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno e con il Ministro del
tesoro;
  Vista la delibera del CIPE in data 14 giugno 1988;
  Attesa  la  necessita'  di  stabilire  le predette modalita' per la
concessione e l'erogazione dei contributi medesimi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1.  I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono concessi alle  imprese  industriali  manifatturiere
artigiane  e  cooperative,  gia'  esistenti  alla data del 1› ottobre
1987, che occupino non piu' di cento lavoratori con contratto a tempo
indeterminato e procedano a nuove assunzioni, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, nelle  aree  del  Mezzogiorno  indicate  nella
delibera CIPE adottata ai sensi del citato art. 15, comma 52.
  2.  Dal computo vanno esclusi gli apprendisti ed i giovani occupati
con contratto di formazione  lavoro  limitatamente  alla  durata  del
contratto   medesimo,   nonche'   i   lavoratori   occupati  a  tempo
determinato.
  3.  Le  imprese costituite in forma societaria per la realizzazione
di nuove iniziative produttive nei territori meridionali,  che  hanno
titolo  all'esenzione decennale totale dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ai sensi dell'art. 14, comma  5,  della  legge  1›
marzo  1986, n. 64, sono escluse dai contributi di cui al primo comma
del presente articolo per la  durata  del  godimento  della  predetta
esenzione.