IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che prevede la concessione di contributi in favore delle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, che occupino non piu' di cento lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano a nuove assunzioni a tempo indeterminato; Considerato che la citata disposizione, nello stabilire le condizioni per la concessione dei contributi, prevede che le assunzioni devono essere effettuate nelle aree del Mezzogiorno individuate dal CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e che i contributi medesimi sono concessi ed erogati secondo modalita' stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro; Vista la delibera del CIPE in data 14 giugno 1988; Attesa la necessita' di stabilire le predette modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono concessi alle imprese industriali manifatturiere artigiane e cooperative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1987, che occupino non piu' di cento lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano a nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree del Mezzogiorno indicate nella delibera CIPE adottata ai sensi del citato art. 15, comma 52. 2. Dal computo vanno esclusi gli apprendisti ed i giovani occupati con contratto di formazione lavoro limitatamente alla durata del contratto medesimo, nonche' i lavoratori occupati a tempo determinato. 3. Le imprese costituite in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, che hanno titolo all'esenzione decennale totale dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono escluse dai contributi di cui al primo comma del presente articolo per la durata del godimento della predetta esenzione.