Art. 2.
                   Decorrenza e durata dei benefici
  1.  I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono concessi, per un periodo di  cinque  anni,  dal  1›
gennaio  1988  al  31  dicembre  1992,  per  le  nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo  indeterminato  effettuate  entro  il  31
dicembre  1990.  Tali  contributi  spettano  alle imprese indicate al
precedente art. 1 per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta
ai  lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data
del 1› ottobre 1987.