Art. 2. Decorrenza e durata dei benefici 1. I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono concessi, per un periodo di cinque anni, dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 1990. Tali contributi spettano alle imprese indicate al precedente art. 1 per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987.