Art. 3.
                        Misure dei contributi
  1.  Per ogni lavoratore assunto ed occupato ai sensi del precedente
art. 2, la misura del contributo e' pari a L. 3.600.000 per  ciascuno
degli  anni 1988, 1989 e 1990; a L. 2.880.000 per l'anno 1991 ed a L.
2.160.000 per l'anno 1992.
  2. Nel caso di assunzione di donne, nonche' di assunzione di uomini
disoccupati da piu' di dodici mesi e di eta' compresa tra i 25  ed  i
40  anni,  la  misura  del  contributo e' aumentato di L. 600.000 per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990; di L. 480.000 per l'anno  1991
e di L. 360.000 per l'anno 1992.
  3.  Il  contributo  e'  proporzionato  alla  effettiva  durata  del
rapporto di lavoro e in caso di lavoro a tempo parziale  il  relativo
ammontare e' corrispondentemente ridotto.
  4. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
ai  fini  dell'applicazione  delle  imposte  sul  reddito  e  non  e'
cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni.