Art. 3. Misure dei contributi 1. Per ogni lavoratore assunto ed occupato ai sensi del precedente art. 2, la misura del contributo e' pari a L. 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990; a L. 2.880.000 per l'anno 1991 ed a L. 2.160.000 per l'anno 1992. 2. Nel caso di assunzione di donne, nonche' di assunzione di uomini disoccupati da piu' di dodici mesi e di eta' compresa tra i 25 ed i 40 anni, la misura del contributo e' aumentato di L. 600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990; di L. 480.000 per l'anno 1991 e di L. 360.000 per l'anno 1992. 3. Il contributo e' proporzionato alla effettiva durata del rapporto di lavoro e in caso di lavoro a tempo parziale il relativo ammontare e' corrispondentemente ridotto. 4. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e non e' cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni.