Art. 4.
                      Procedure per la richiesta
                     e concessione dei contributi
  1.  Al  fine  di ottenere i contributi previsti dall'art. 15, comma
52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i soggetti indicati nell'art. 1
del  presente decreto sono tenuti sotto la propria responsabilita' ad
inoltrare domanda, corredata dai dati e dalla documentazione indicata
nell'allegato  n.  1,  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e della
massima occupazione competente per territorio.
  2.  Le  nuove  assunzioni  dei lavoratori con contratto di lavoro a
tempo  indeterminato   devono   essere   tempestivamente   comunicate
all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione
territorialmente competente.