Art. 4. Procedure per la richiesta e concessione dei contributi 1. Al fine di ottenere i contributi previsti dall'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i soggetti indicati nell'art. 1 del presente decreto sono tenuti sotto la propria responsabilita' ad inoltrare domanda, corredata dai dati e dalla documentazione indicata nell'allegato n. 1, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. 2. Le nuove assunzioni dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.