Art. 5.
                Modalita' di concessione ed erogazione
  1.  I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della ripetuta legge
n. 67 del 1988, sono concessi ed erogati dal Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale, tramite gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione  competenti  per  territorio,  ai  soggetti
beneficiari  in rate posticipate semestrali, previa conferma da parte
dei richiedenti del mantenimento in servizio dei lavoratori trascorsi
sei mesi dalla loro assunzione.
  2.   A   tal  fine,  i  datori  di  lavoro  comunicano  all'ufficio
provinciale del lavoro e della  massima  occupazione  competente  per
territorio  con  cadenza  semestrale,  l'elenco  nominativo dei nuovi
lavoratori assunti con contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
producendo idonea documentazione.