Art. 5. Modalita' di concessione ed erogazione 1. I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della ripetuta legge n. 67 del 1988, sono concessi ed erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, ai soggetti beneficiari in rate posticipate semestrali, previa conferma da parte dei richiedenti del mantenimento in servizio dei lavoratori trascorsi sei mesi dalla loro assunzione. 2. A tal fine, i datori di lavoro comunicano all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio con cadenza semestrale, l'elenco nominativo dei nuovi lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, producendo idonea documentazione.