Art. 6. 1. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, una volta ricevute le domande di contributo, verifichera' la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e la veridicita' della documentazione prodotta avvalendosi dei dipendenti organi di collocamento e chiedendo le opportune verifiche all'ispettorato del lavoro. 2. Gli uffici del lavoro e della massima occupazione comunicheranno, entro due mesi dalla scadenza del semestre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale - Divisione VI, l'ammontare dei contributi da erogare che sara' loro rimesso attraverso ordine di accreditamento a favore dei funzionari delegati degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.