Art. 6.
  1.  L'ufficio  provinciale  del  lavoro e della massima occupazione
competente  per  territorio,  una  volta  ricevute  le   domande   di
contributo,  verifichera' la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge e la veridicita' della documentazione prodotta avvalendosi  dei
dipendenti  organi di collocamento e chiedendo le opportune verifiche
all'ispettorato del lavoro.
  2.   Gli   uffici   del   lavoro   e   della   massima  occupazione
comunicheranno,  entro  due  mesi  dalla  scadenza  del  semestre  al
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
del personale - Divisione VI, l'ammontare dei contributi  da  erogare
che  sara'  loro rimesso attraverso ordine di accreditamento a favore
dei funzionari delegati degli uffici provinciali del lavoro  e  della
massima occupazione.