Art. 7. Modalita' per la regione Sicilia 1. Nella regione Sicilia i contributi di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono concessi ed erogati dall'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione tramite gli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio da esso dipendenti, in conformita' alle norme del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 giugno 1988 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno GASPARI Il Ministro del tesoro AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1988 Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 259