Art. 7.
                   Modalita' per la regione Sicilia
  1. Nella regione Sicilia i contributi di cui all'art. 15, comma 52,
della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  sono  concessi  ed   erogati
dall'assessorato   del   lavoro,   della  previdenza  sociale,  della
formazione  professionale  e  dell'emigrazione  tramite  gli   uffici
provinciali  del lavoro competenti per territorio da esso dipendenti,
in conformita' alle norme del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 giugno 1988
 
                        Il Ministro del lavoro
                      e della previdenza sociale
                               FORMICA
 
                    Il Ministro per gli interventi
                     straordinari nel Mezzogiorno
                               GASPARI
 
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1988
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 259