Art. 2.
  Il  Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale comunichera', ciascuno per  la  parte  di  propria
competenza,   al   datore   di   lavoro   interessato   ed  all'altra
amministrazione se deve procedere ad ulteriori accertamenti oltre  il
termine   dei   trenta   giorni  dalla  ricezione  della  domanda  di
autorizzazione presentata in conformita' dell'art. 2, comma 5,  della
legge n. 398/1987.