Art. 2. Il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunichera', ciascuno per la parte di propria competenza, al datore di lavoro interessato ed all'altra amministrazione se deve procedere ad ulteriori accertamenti oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione presentata in conformita' dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398/1987.