Art. 3. La domanda di autorizzazione o la comunicazione dell'avvenuta assunzione (e/o trasferimento) di lavoratori, la quale non esonera il datore di lavoro dall'osservanza degli obblighi di legge in questione, devono essere predisposte secondo i modelli numeri 1 e 2, uniti al presente decreto, di cui fanno parte integrante. L'esito finale della domanda di autorizzazione sara' reso noto, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al richiedente e, contestualmente, al Ministero degli affari esteri e all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente di cui al precedente art. 1. Il datore di lavoro che intende apportare modifiche totali o parziali per cio' che concerne la destinazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro, tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 2 della legge n. 398/1987, dovra' richiedere una nuova autorizzazione in relazione alle modifiche medesime; a meno che non si tratti di contratto di lavoro ove e' prevista espressamente la possibilita', dopo il trasferimento all'estero, di destinazione del lavoratore assunto a prestare la propria attivita' presso consociate estere. Qualora le modifiche riguardino esclusivamente la destinazione a nuovi cantieri nello stesso Paese ovvero l'aumento del contingente autorizzato, ivi compresi i reclutamenti effettuati per la sostituzione di lavoratori, il datore di lavoro deve presentare ulteriore domanda di autorizzazione ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale; copia deve essere inviata anche all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente, per gli adempimenti che spettano a detto ufficio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 agosto 1988 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA