Art. 9.
  Gli  oneri  per  la  realizzazione delle opere di cui alla presente
ordinanza saranno imputati alla quota spettante alla  regione  Puglia
per  i programmi regionali di sviluppo, di cui alla delibera CIPE del
29 dicembre 1986,  salvo  reintegro  a  valere  sulle  disponibilita'
destinate  al settore schemi idrici, che verranno rese disponibili in
sede di predisposizione del terzo piano di attuazione  del  programma
triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  Il   Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
provvede al versamento, al fondo della protezione civile, della somma
di L. 55.000.000.000 di cui all'art. 1.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 settembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO