Art. 9. Gli oneri per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza saranno imputati alla quota spettante alla regione Puglia per i programmi regionali di sviluppo, di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, salvo reintegro a valere sulle disponibilita' destinate al settore schemi idrici, che verranno rese disponibili in sede di predisposizione del terzo piano di attuazione del programma triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede al versamento, al fondo della protezione civile, della somma di L. 55.000.000.000 di cui all'art. 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 settembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO