IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE D'INTESA CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1988 con il quale e' stata decretata la situazione di emergenza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397; Preso atto della relazione predisposta dal gruppo di esperti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1988 - che si e' avvalso della consulenza tecnica delle societa' Monteco (Gruppo Montedison) e Ambiente (Gruppo Eni), costituitesi in consorzio, gia' operanti rispettivamente nelle discariche del Libano e della Nigeria - e del programma di smaltimento dei rifiuti all'uopo predisposto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 1988, con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 398, viene individuata nel porto di Livorno, la destinazione della nave Karin B, trasportante i rifiuti industriali tossico-nocivi provenienti dalla Nigeria e viene altresi' demandata alla regione Emilia-Romagna la individuazione di impianti per lo stoccaggio temporaneo controllato dei rifiuti stessi, come specificato nel programma allegato al decreto medesimo; Considerata la particolare situazione nella quale devono effettuarsi, con la massima urgenza, le operazioni relative all'ispezione del carico a bordo della nave predetta, allo scarico dei containers/fusti e loro trasporto all'area di lavoro in zona portuale, all'esame del carico e relativa catalogazione, al prelievo dei campioni per le analisi chimiche e messa in sicurezza dei fusti ai fini del trasporto e successivo trasferimento agli impianti di stoccaggio temporaneo controllato; Ritenuto che l'urgente effettuazione delle predette operazioni richiede l'esercizio di poteri straordinari e l'emanazione di conseguenti provvedimenti eccezionali; Ritenuta la necessita', in relazione alla complessita' e alla delicatezza delle operazioni sopraindicate, di procedere alla nomina di un commissario ad acta per l'effettuazione di tutte le predette operazioni finalizzate al definitivo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi; Sentiti il sindaco di Livorno e i presidenti delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per ogni utile e tempestivo intervento finalizzato alla effettuazione di tutte le operazioni di cui in premessa, il presidente della regione Toscana, dott. Gianfranco Bartolini, e' nominato commissario straordinario ad acta.