IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il proprio decreto 11 novembre 1987, n. 520, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre  1987  che,  tenendo  conto
della  relativa regolamentazione CEE vigente alla predetta data, reca
norme riguardanti la  concessione  nel  territorio  della  Repubblica
dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1988;
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 2224/88 del 19 luglio
1988, che ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1988-89,
l'importo dell'aiuto per il frumento duro in ECU 137,05 per ettaro di
superficie su cui e' stata  effettuata  la  semina  e  conseguito  il
raccolto;
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 2185/88 del 19 luglio
1988, recante modifica del regolamento CEE n. 1678/85,  che  fissa  i
tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;
  Visto  il  regolamento  CEE  della  commissione  n.  2835/77 del 19
dicembre 1977, che stabilisce modalita'  applicative  che  gli  Stati
membri  debbono  tener  presenti ai fini della concessione dell'aiuto
per il grano duro, in particolare i paragrafi 1 e 2 dell'art. 6;
  Atteso  che,  per  dare  completa  attuazione  nel territorio della
Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto al  grano  duro
di  produzione 1988, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali
che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, completano  le
norme  applicative  contenute nel citato decreto 11 novembre 1987, n.
520;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'importo  dell'aiuto  per  il  grano  duro  di  produzione 1988 e'
fissato in L. 218.868,85 per ogni ettaro  di  superficie  su  cui  e'
stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.