Art. 2.
  In   ottemperanza   al  disposto  dell'art.  6,  paragrafo  1,  del
regolamento CEE n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977, il
pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro
il 30 aprile 1989.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 16 settembre 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO