Art. 2. In ottemperanza al disposto dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977, il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1989. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 settembre 1988 Il Ministro: MANNINO