IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria; Visti in particolare l'art. 1 della stessa legge che demanda al Ministro della sanita' la determinazione degli standards di personale ospedaliero per posto letto e tipologia di ospedali, previo parere del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' l'art. 2 sulla rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche; Visto l'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante disposizioni in materia di organizzazione degli ospedali e, in particolare, il comma 1 che fissa i parametri tendenziali per la utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in ambito regionale; Considerato che ai sensi del combinato disposto delle disposizioni innanzi richiamate la ristrutturazione dei presidi ospedalieri assume per un verso carattere di priorita' rispetto alla determinazione degli standards di personale ospedaliero, e, per altro verso, si appalesa come momento di particolare rilevanza ai fini del conseguimento di condizioni di salute uniformi su tutto il territorio nazionale; Considerato che la standardizzazione di cui trattasi presuppone altresi' la esplicitazione delle finalita' da perseguire nel riordinamento degli ospedali sulla linea del processo di adeguamento delle norme di organizzazione risultanti dalle disposizioni normative nel tempo emanate con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 e con decreti del Presidente della Repubblica n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969, sulle quali hanno inciso innovativamente le leggi 23 dicembre 1978, n. 833 e 3 ottobre 1985, n. 595, in materia di programmazione sanitaria, fissando piu' attuali riferimenti per il dimensionamento, la caratterizzazione tipologica e la strutturazione interna dei presidi ospedalieri, propedeutici agli adempimenti delle regioni fissati dall'art. 1 della legge n. 109 del 1988; Visti gli articoli 4 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Ritenuto che ai fini del dimensionamento degli organici di personale debba farsi riferimento, quale parametro di valutazione piu' adeguato, a moduli organizzativi tipo per gruppi di posti letto e per distinte attivita' specialistiche, in ragione delle diversificate esigenze assistenziali e tecnologiche proprie delle varie tipologie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sull'ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Valutate le indicazioni emergenti dai flussi informativi delle attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, attuativo dell'art. 27, comma 6, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Considerato che la Corte costituzionale con sentenza 8-10 giugno 1988, n. 610, ha ritenuto compatibili con il sistema delle autonomie regionali e provinciali le disposizioni temporanee di salvaguardia dell'assetto definitivo del Servizio sanitario nazionale quale risultera' dalla pianificazione prevista dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, nella cui linea si pone il presente decreto; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1. Norme per la rideterminazione dei posti letto 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 2 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, le unita' sanitarie locali formulano proposte alle regioni o province autonome entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei criteri di seguito specificati. Nel formulare le proposte, le unita' sanitarie locali debbono tenere conto anche dei parametri tendenziali della legge 23 ottobre 1985, n. 595, richiamati dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. Le proposte delle unita' sanitarie locali debbono riguardare preliminarmente la riorganizzazione dei presidi ospedalieri, con la definizione dei posti letto necessari per assicurare, al tasso di spedalizzazione prescritto e per degenze medie nella norma, l'utilizzazione media non inferiore al 70-75%, e, in via conseguente, la rideterminazione degli organici rapportati alla nuova organizzazione. 2. Le regioni e le province autonome decidono, anche in assenza di proposte da parte delle unita' sanitarie locali, entro il termine perentorio dei successivi novanta giorni. Il relativo provvedimento deve preliminarmente definire la riorganizzazione dei presidi ospedalieri e in successione conseguente la dotazione organica del personale, in complesso regionale e per singolo presidio ospedaliero. In mancanza di definizione da parte delle USL o delle regioni e province autonome entro i termini sopraindicati, o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto, si procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1988. 3. Nella rideterminazione del numero dei posti letto di dotazione regionale, resta fermo il parametro di 6,5 posti letto per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, previsto dall'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595; sono esclusi dal computo i posti letto che residuano negli ex ospedali psichiatrici in quanto posti letto ad esaurimento ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 4. Ai fini della riorganizzazione dei presidi ospedalieri, le regioni e province autonome debbono programmare la disattivazione, entro il termine massimo di due anni, dei presidi con meno di centoventi posti letto, tenuto conto che al di sotto di tale limite l'attivita' ospedaliera, con riferimento agli standards stabiliti dal presente decreto, risulta economicamente improduttiva e funzionalmente carente. Qualora le strutture edilizie lo consentano, i presidi disattivati possono eventualmente essere riconvertiti in strutture di riabilitazione o in residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, o, ove vi sia mancanza, in poliambulatori o in presidi sanitari interdistrettuali operanti a ciclo diurno. 5. Nelle regioni e province autonome con una dotazione complessiva di posti letto per acuti inferiore allo standard del 5,5 per mille, il termine entro cui deve essere attuata la disattivazione e la riconversione dei presidi ospedalieri con meno di centoventi posti letto e' fissato in cinque anni, in corrispondenza con la ristrutturazione e la espansione delle specialita' ospedaliere mancanti, da realizzare con i finanziamenti del piano straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. Solo in zone particolarmente disagiate, obiettivamente verificabili sulla base di indicatori di accessibilita', le regioni e le province autonome possono derogare al principio di cui al precedente comma 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), della legge n. 109 del 1988. Il provvedimento di deroga deve essere sottoposto al Ministro della sanita' che decide, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, scaduto il quale il provvedimento si intende accolto. Le regioni e le province autonome si adeguano alla eventuale difforme indicazione del Ministro della sanita' entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa notificazione. In caso di omissione, si procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1988. 7. Nel provvedimento di riorganizzazione dei presidi ospedalieri che precede la rideterminazione delle piante organiche del personale, le regioni e le province autonome debbono, altresi', indicare: a) le strutture che, in rapporto al grado di utilizzazione, attuale o prevedibile per effetto del provvedimento stesso, debbono essere parzialmente disattivate per ricondurne il livello di produttivita' entro i valori parametrici prescritti, o che debbono essere totalmente disattivate, concentrandone l'attivita' presso altro presidio ospedaliero, in quanto presentano valori di utilizzazione tanto bassi da pregiudicare non solo la conduzione economica delle strutture stesse, ma anche la stessa funzionalita' sanitaria per i cittadini che debbono servirsene. Valgono anche in questo caso le eccezioni e le procedure previste dal precedente comma 6; b) il potenziamento della dotazione di posti letto delle strutture sovrautilizzate o con attese superiori a quindici giorni; c) l'attivazione di strutture mancanti relative a specialita' non presenti nell'ambito regionale, o presenti in misura inadeguata, nel quadro del fabbisogno soddisfatto con la mobilita' ospedaliera extraregionale o internazionale, ed entro i limiti dei parametri tendenziali di cui alla legge 23 ottobre 1985, n. 595. Tale attivazione va realizzata per trasformazione di strutture in disattivazione ai sensi della precedente lettera a) o per nuova realizzazione nell'ambito del piano straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; d) la destinazione di appositi spazi all'esercizio della libera professione intramuraria dei medici ospedalieri, in ottemperanza agli impegni contenuti nel vigente contratto di lavoro; e) la destinazione di appositi spazi alle attivita' assistenziali a ciclo diurno, favorendone l'aggregazione alle unita' operative di degenza e considerando i posti letto di ospedale diurno come posti letto equivalenti a quelli di degenza ai fini del rispetto dei parametri di dotazione previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595. Nelle regioni e province autonome con uno standard di dotazione di posti letto complessivamente superiore al 6,5 per mille di posti letto e' consentito, per un periodo massimo di due anni, di calcolare i posti letto di ospedale diurno come aggiuntivi rispetto a quelli delle unita' operative di degenza, fermi restando la base di calcolo della dotazione di personale limitata ai soli posti di degenza e l'obbligo del rispetto del tasso di utilizzazione di questi ultimi nella misura media annua del 70-75%.