Art. 6.
                     Attuazione del provvedimento
  1.  Gli  standards  di cui ai precedenti articoli sono stabiliti ai
fini  del  dimensionamento  massimo   della   dotazione   complessiva
regionale  del  personale  ospedaliero.  Spetta alle unita' sanitarie
locali proporre, e alle regioni e province autonome  stabilire,  come
la  dotazione  complessiva viene ripartita tra i singoli presidi, nel
rispetto delle indicazioni contenute nei precedenti articoli.
  2.  La  riorganizzazione  dei  presidi  ospedalieri  e la copertura
totale  degli  standards  di  personale,  ancorche'  da   esplicitare
compiutamente   nei  provvedimenti  di  cui  al  precedente  art.  1,
rappresentano obiettivi da conseguire in un periodo di tempo che deve
essere contenuto entro margini ristretti e definiti.
  3.  Per  le  situazioni  che  comportano  aumenti di strutture e di
personale, l'obiettivo va realizzato con gradualita' avendo  riguardo
alle  compatibilita' economiche, alle ristrutturazioni o edificazioni
edilizie da compiere preliminarmente, ai processi di formazione e  di
reclutamento  del  personale  da  attivare per soddisfare le esigenze
assistenziali  e  al  previo  recupero  di  personale   in   servizio
utilizzato  in  funzioni  non  rispondenti alla qualifica posseduta o
meglio utilizzabile in altre attivita' per trasferimento  volontario.
  4.  Per  le  situazioni  che  comportano disattivazioni parziali di
strutture e ridimensionamenti di organico, l'obiettivo va  realizzato
entro  il  termine  massimo  di  1  anno  dal provvedimento di cui al
precedente art. 1, comma 2,  rendendo  indisponibili  i  posti  letto
eccedenti e ponendo in soprannumero il personale esuberante.
  5.  Le  situazioni  indicate  ai  commi  3  e  4 vanno valutate con
riferimento alla globale realta' di ciascuna regione.
  6.   Al   personale   esuberante,   posto  in  soprannumero  e  non
riutilizzabile  in  altre  attivita',  si  applicano   gli   istituti
normativi  di  mobilita'  e di messa in disponibilita' previsti dalle
disposizioni vigenti.
  7. Va favorita, dove ne esistano le condizioni, la riqualificazione
professionale del personale eccedente. In particolare, gli  ausiliari
socio-sanitari  ed eventuali altre figure in eccesso che posseggano i
requisiti di legge e che desiderino iscriversi ai corsi di infermiere
professionale  vanno  agevolati  consentendo la regolare frequenza ai
corsi, sia per la parte teorica che  per  il  tirocinio  pratico  con
conservazione del trattamento economico.
  8.  Il Ministero della sanita' assume semestralmente notizie presso
le regioni e province autonome e presso le  unita'  sanitarie  locali
sulle  iniziative in corso di realizzazione. Annualmente le regioni e
le province autonome riferiscono  al  Ministro  della  sanita'  sullo
stato di attuazione del provvedimento. Alla scadenza dei vari termini
indicati nel presente decreto, nonche' al termine del  primo  biennio
si  procede  ad  una  verifica  della situazione, anche ai fini della
determinazione delle quote di finanziamento.