IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio che stabilisce le
norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e  dei
mosti di uve;
  Visto il regolamento CEE n. 997/81 della commissione concernente le
modalita' di applicazione delle norme del sopracitato regolamento CEE
n. 355/79;
  Visto il regolamento CEE n. 2397/84 della commissione del 24 agosto
1984, recante modifica al regolamento CEE n.  997/81,  ai  sensi  del
quale  gli  Stati  membri  sono  tenuti ad approvare i dispositivi di
chiusura o sistemi di piombatura da apporre nei contenitori di  mosti
concentrati  rettificati  ed  a  designare  l'autorita' nazionale cui
comunicare l'arrivo del mezzo che ha trasportato il mosto concentrato
rettificato;
  Visto il regolamento CEE n. 1622/88 della commissione del 10 giugno
1988, recante modifica al regolamento CEE n.  997/81,  ai  sensi  del
quale  vengono  modificati i volumi dei recipienti nei quali il mosto
concentrato rettificato  puo'  essere  messo  in  circolazione  nella
Comunita';
  Visto  l'art.  18-  bis,  paragrafo  1,  secondo  comma, del citato
regolamento CEE n. 1622/88 con il  quale  viene  data  facolta'  agli
Stati   membri   di  autorizzare,  per  un  periodo  transitorio,  il
condizionamento dei mosti concentrati rettificati in  recipienti  con
volumi nominali superiori a quelli sopra stabiliti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In  applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 18- bis del
regolamento CEE n. 997/81 della commissione,  cosi'  come  modificato
dal  regolamento  n.  1622/88 citato nelle premesse, sono approvati i
seguenti dispositivi di  chiusura  dei  recipienti  contenenti  mosti
concentrati rettificati:
   tappo di plastica o di metallo ancorato con chiusura a strappo che
ne renda impossibile la riutilizzazione;
   sigillo  che  assicuri la chiusura del recipiente in modo tale che
non    ne    sia    possibile    l'apertura    senza     manomettere,
contemporaneamente, il sigillo stesso.
  Sia  il tappo a strappo che il sigillo, di cui al precedente comma,
devono essere apposti a cura  dell'operatore  che  ha  provveduto  al
riempimento dei recipienti.
  Sui  sistemi  di chiusura di cui al precedente articolo deve sempre
figurare  un'indicazione  che  consenta  di  individuare  chiaramente
l'operatore  che  ha  proceduto  al  riempimento dei recipienti. Tale
indicazione deve essere costituita dal nome o ragione sociale  o  dal
marchio  depositato  e dalla sede dell'operatore che ha provveduto al
riempimento dei recipienti.