IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto il regolamento CEE n. 997/81 della commissione concernente le modalita' di applicazione delle norme del sopracitato regolamento CEE n. 355/79; Visto il regolamento CEE n. 2397/84 della commissione del 24 agosto 1984, recante modifica al regolamento CEE n. 997/81, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti ad approvare i dispositivi di chiusura o sistemi di piombatura da apporre nei contenitori di mosti concentrati rettificati ed a designare l'autorita' nazionale cui comunicare l'arrivo del mezzo che ha trasportato il mosto concentrato rettificato; Visto il regolamento CEE n. 1622/88 della commissione del 10 giugno 1988, recante modifica al regolamento CEE n. 997/81, ai sensi del quale vengono modificati i volumi dei recipienti nei quali il mosto concentrato rettificato puo' essere messo in circolazione nella Comunita'; Visto l'art. 18- bis, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento CEE n. 1622/88 con il quale viene data facolta' agli Stati membri di autorizzare, per un periodo transitorio, il condizionamento dei mosti concentrati rettificati in recipienti con volumi nominali superiori a quelli sopra stabiliti; Decreta: Art. 1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 18- bis del regolamento CEE n. 997/81 della commissione, cosi' come modificato dal regolamento n. 1622/88 citato nelle premesse, sono approvati i seguenti dispositivi di chiusura dei recipienti contenenti mosti concentrati rettificati: tappo di plastica o di metallo ancorato con chiusura a strappo che ne renda impossibile la riutilizzazione; sigillo che assicuri la chiusura del recipiente in modo tale che non ne sia possibile l'apertura senza manomettere, contemporaneamente, il sigillo stesso. Sia il tappo a strappo che il sigillo, di cui al precedente comma, devono essere apposti a cura dell'operatore che ha provveduto al riempimento dei recipienti. Sui sistemi di chiusura di cui al precedente articolo deve sempre figurare un'indicazione che consenta di individuare chiaramente l'operatore che ha proceduto al riempimento dei recipienti. Tale indicazione deve essere costituita dal nome o ragione sociale o dal marchio depositato e dalla sede dell'operatore che ha provveduto al riempimento dei recipienti.