Art. 2. I mosti concentrati rettificati che, ai sensi dell'articolo 18- bis del regolamento CEE n. 997/81, devono essere condizionati in recipienti aventi capacita' di 500 litri o meno, possono circolare nel territorio della Comunita' soltanto se i recipienti medesimi sono muniti di uno dei dispositivi di chiusura di cui al precedente art. 1.