Art. 2.
  I mosti concentrati rettificati che, ai sensi dell'articolo 18- bis
del  regolamento  CEE  n.  997/81,  devono  essere  condizionati   in
recipienti  aventi  capacita'  di 500 litri o meno, possono circolare
nel territorio della Comunita' soltanto se i recipienti medesimi sono
muniti  di  uno dei dispositivi di chiusura di cui al precedente art.
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