Art. 3.
  Per  un  periodo  transitorio che scade il 31 dicembre 1991 i mosti
concentrati   rettificati    possonono    essere    condizionati    e
commercializzati  in  recipienti  aventi  capacita' di 1.000, 2.000 e
5.000 litri, muniti  di  un  sigillo  su  ogni  apertura,  avente  le
caratteristiche indicate al precedente art. 1.