Art. 3. Per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1991 i mosti concentrati rettificati possonono essere condizionati e commercializzati in recipienti aventi capacita' di 1.000, 2.000 e 5.000 litri, muniti di un sigillo su ogni apertura, avente le caratteristiche indicate al precedente art. 1.