Art. 4.
  I  recipienti  di  capacita' superiore a 500 litri contenenti mosto
concentrato rettificato allo stato fuso, immesso in  circolazione  ai
sensi   dell'art.  18-  bis,  paragrafo  2,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento CEE n. 997/81, devono essere muniti  di  un  sigillo,  su
ogni apertura, di cui al precedente art. 1.
  Qualora  il carico di mosto concentrato rettificato sia interamente
destinato  ad  un  unico  stabilimento  per  essere  utilizzato   per
l'elaborazione di vino oppure per essere condizionato per la vendita,
il  destinatario  del  prodotto  medesimo,  prima  di  effettuare  lo
scarico,  deve  informare  -  con  telegramma  o fonogramma l'ufficio
dell'ispettorato   centrale   repressione   frodi   competente    per
territorio, dell'arrivo del mezzo di trasporto.