Art. 4. I recipienti di capacita' superiore a 500 litri contenenti mosto concentrato rettificato allo stato fuso, immesso in circolazione ai sensi dell'art. 18- bis, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento CEE n. 997/81, devono essere muniti di un sigillo, su ogni apertura, di cui al precedente art. 1. Qualora il carico di mosto concentrato rettificato sia interamente destinato ad un unico stabilimento per essere utilizzato per l'elaborazione di vino oppure per essere condizionato per la vendita, il destinatario del prodotto medesimo, prima di effettuare lo scarico, deve informare - con telegramma o fonogramma l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, dell'arrivo del mezzo di trasporto.