IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE D'INTESA CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto in data 15 settembre 1988 del Minstro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale e' stata accertata, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, una situazione di emergenza derivante dalle necessita' di far approdare urgentemente in un porto italiano le navi Karin B e Deep Sea Carrier, nonche' una terza nave proveniente dalla Nigeria e due navi provenienti dal Libano, che trasportano rifiuti industriali di origine italiana e che per la loro tossicita' richiedono lo smaltimento urgente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1988, n. 218, concernente l'individuazione dei siti e delle modalita' pe lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi; Viste le ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988, relative alle operazioni preliminari finalizzatte al successivo smaltimento definitivo; Vista l'ordinanza n. 1561/FPC in data 21 settembre 1988, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con la quale sono state date ulteriori disposizioni eccezionali in merito alle operazioni finalizzate allo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B; Considerato che occorre provvedere, in merito al finanziamento delle spese relative alle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi provenienti dall'estero; Considerato che in apposita riunione interministeriale e' stata indicata nella somma di lire 20 miliardi un primo importo necessario per l'avvio e l'effettuazione delle prime operazioni occorrenti per lo smaltimento di cui innanzi si e' detto; Considerato che a seguito della stessa riunione interministeriale si e' addivenuto alla determinazione che, per il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, e' necessario rifarsi alle disponibilita' sul cap. 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con le quali integrare, nella corrispondente misura, il fondo della protezione civile; Visto il telex in data 21 settembre 1988 del Ministero del tesoro, che conferma che alle esigenze finanziarie connesse alle realizzazioni degli interventi in argomento si deve provvedere con apposita ordinanza a valere sugli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, nonche' il telex in data 24 settembre 1988 con il quale lo stesso Ministro ha espresso parere favorevole in merito alla presente ordinanza; Ritenuto altresi' che appare opportuno statuire, sin da adesso, che le somme che vengono erogate, a qualsiasi titolo, per le operazioni finalizzate allo smaltimento debbono essere recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti ai quali fanno carico, ai sensi degli articoli 13 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salva, altresi', ogni altra azione di rivalsa per i danni che lo Stato, o qualsiasi altro pubblico ente, ha subito o potra' subire; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per l'avvio delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi e di cui al decreto del 13 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1988, nonche' di cui alle ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1988, n. 220, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente provvede al versamento al fondo della protezione civile della somma di lire 20 miliardi di cui al comma 1.