IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                             D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   il   decreto   in   data  15  settembre  1988  del  Minstro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della
protezione  civile,  con  il  quale  e'  stata  accertata,  ai  sensi
dell'art.  8  del  decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,   una
situazione  di  emergenza derivante dalle necessita' di far approdare
urgentemente in un porto italiano le navi Karin B e Deep Sea Carrier,
nonche'   una  terza  nave  proveniente  dalla  Nigeria  e  due  navi
provenienti  dal  Libano,  che  trasportano  rifiuti  industriali  di
origine   italiana  e  che  per  la  loro  tossicita'  richiedono  lo
smaltimento urgente;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  settembre  1988  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   16
settembre 1988, n. 218, concernente l'individuazione dei siti e delle
modalita' pe lo stoccaggio e lo smaltimento dei  rifiuti  industriali
tossici trasportati da navi;
  Viste  le ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19  settembre  1988,
relative  alle  operazioni  preliminari  finalizzatte  al  successivo
smaltimento definitivo;
 Vista l'ordinanza n. 1561/FPC in data 21 settembre 1988, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con la quale sono state  date
ulteriori   disposizioni   eccezionali   in  merito  alle  operazioni
finalizzate allo smaltimento definitivo  delle  sostanze  tossiche  e
nocive trasportate dalla nave Karin B;
  Considerato  che  occorre  provvedere,  in  merito al finanziamento
delle spese relative alle operazioni finalizzate allo smaltimento dei
rifiuti   industriali   tossici   trasportati   da  navi  provenienti
dall'estero;
  Considerato  che  in  apposita  riunione interministeriale e' stata
indicata nella somma di lire 20 miliardi un primo importo  necessario
per  l'avvio  e l'effettuazione delle prime operazioni occorrenti per
lo smaltimento di cui innanzi si e' detto;
  Considerato  che  a seguito della stessa riunione interministeriale
si e' addivenuto alla determinazione che, per  il  reperimento  delle
occorrenti   risorse   finanziarie,   e'   necessario   rifarsi  alle
disponibilita' sul cap. 7103 dello stato di previsione del  Ministero
dell'ambiente,  con  le quali integrare, nella corrispondente misura,
il fondo della protezione civile;
  Visto  il telex in data 21 settembre 1988 del Ministero del tesoro,
che  conferma   che   alle   esigenze   finanziarie   connesse   alle
realizzazioni  degli  interventi  in argomento si deve provvedere con
apposita  ordinanza  a  valere  sugli  stanziamenti  dello  stato  di
previsione  del  Ministero dell'ambiente, nonche' il telex in data 24
settembre 1988 con il quale lo stesso  Ministro  ha  espresso  parere
favorevole in merito alla presente ordinanza;
  Ritenuto altresi' che appare opportuno statuire, sin da adesso, che
le somme che vengono erogate, a qualsiasi titolo, per  le  operazioni
finalizzate allo smaltimento debbono essere recuperate, nei confronti
dei produttori dei rifiuti ai quali  fanno  carico,  ai  sensi  degli
articoli  13  e  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, salva, altresi', ogni altra azione di rivalsa
per  i danni che lo Stato, o qualsiasi altro pubblico ente, ha subito
o potra' subire;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  il  finanziamento  delle  spese  occorrenti  per l'avvio delle
operazioni  finalizzate  allo  smaltimento  dei  rifiuti  industriali
tossici trasportati da navi e di cui al decreto del 13 settembre 1988
del Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile,  decreto  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  16  settembre  1988,  nonche'  di  cui  alle
ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20  settembre  1988,  n.   220,   e'
autorizzata  la  spesa  di lire 20 miliardi per l'anno 1988, a carico
dello stanziamento iscritto al cap. 7103 dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente.
  Il  Ministro  dell'ambiente  provvede  al versamento al fondo della
protezione civile della somma di lire 20 miliardi di cui al comma  1.