Art. 2.
  Le  somme  destinate  all'attuazione  della presente ordinanza sono
recuperate, nei confronti dei produttori dei  rifiuti  stessi,  salva
ogni  altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato, o da qualsiasi
altro ente pubblico, subiti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 settembre 1988
                                   Il Ministro per il coordinamento
                                         della protezione civile
                                                LATTANZIO
Il Ministro dell'ambiente
       RUFFOLO