Art. 2. Le somme destinate all'attuazione della presente ordinanza sono recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato, o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 26 settembre 1988 Il Ministro per il coordinamento della protezione civile LATTANZIO Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO