Art. 3. Il presente decreto avra' effetto a decorrere dal 1 settembre 1988. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1988 COSSIGA ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1988 Registro n. 16 Esteri, foglio n. 245