Art. 11.
  Nel  caso  in  cui  l'ECU  non sia piu' usato nel Sistema monetario
europeo, l'equivalente del'ECU in lire, per i certificati non recanti
la    stampigliatura   "pagabile   all'estero",   sara'   determinato
giornalmente come segue:
   le componenti dell'ECU (le "componenti") saranno gli importi delle
valute  che  erano   componenti   del'ECU   nell'ultima   definizione
disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;
   la  Banca  d'Italia  calcolera'  il valore equivalente dell'ECU in
lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;
   il  tasso  di  conversione  in lire per ciascuna valuta componente
sara'  la  quotazione   ufficiale   di   questa   valuta   comunicata
dall'Ufficio italiano dei cambi;
   nel  caso  in  cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per
una o piu' valute componenti a causa della  chiusura  in  Italia  dei
mercati  valutari o per qualsiasi altra ragione, sara' utilizzato per
il  calcolo  dell'equivalente  dell'ECU  in  lire  la  piu'   recente
quotazione  ufficiale  per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio
italiano dei cambi.