Art. 14.
  Il  prestito  per  un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sara'
collocato mediante assunzione a fermo da parte  di  un  consorzio  di
collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.
  Per  i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui
al precedente art. 3 le "banche agenti" consorziate  provvederanno  a
comunicare  alla  Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale
dei CTE medesimi non  oltre  il  giorno  per  la  parita'  di  cambio
lira/ECU  stabilito  al  precedente art. 7 per il regolamento in lire
italiane.
  Il   Tesoro   riconoscera'  al  suddetto  consorzio,  sul  predetto
ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari  allo  0,25%  ed
una  provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrira' i
certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento
del  valore  nominale,  nel  periodo  dal  28  al  29  settembre 1988
compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di
interesse  da  parte  dei  sottoscrittori in ragione dell'8,75% annuo
lordo, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%.
  La Banca d'Italia provvedera' a stabilire le modalita' dell'offerta
e la misura della  provvigione  di  collocamento  che  potra'  essere
riconosciuta  dai  consorziati  alle banche, agli agenti di cambio ed
altri intermediari finanziari.
  Il  Tesoro riconoscera' inoltre alla Banca d'Italia una provvigione
dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a  fronte  di
tutte  le  spese connesse con il collocamento dei certificati, con la
quotazione degli stessi presso le borse valori, nonche' con le  spese
di pubblicita'.