Art. 19.
  L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative
cedole sono disciplinati dalla legge italiana.
  Per  le  controversie  tra  il  Governo  italiano  e i portatori di
certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura
amministrativa  italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, approvato  con  regio  decreto  del  26
giugno  1924,  n.  1054,  nonche'  dell'art. 61 del testo unico delle
leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  del  14  febbraio  1963, n. 1343, come risulta modificato
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15  marzo
1984, n. 74.