Art. 2.
  Salvo  quanto  disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente
decreto, il valore del'ECU e' uguale al valore dell'unita'  monetaria
europea  attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore
e' determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri
della Comunita' europea fissati come appresso.
  In conformita' al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e
successive modificazioni, l'Unita' monetaria europea  e'  attualmente
definita quale somma delle seguenti componenti:
   0,719 marco tedesco;
   1,31 franchi francesi;
   0,0878 lira sterlina;
   140 lire italiane;
   0,256 fiorino olandese;
   3,71 franchi belgi;
   0,140 franco lussemburghese;
   0,219 corona danese;
   0,00871 sterlina irlandese;
   1,15 dracme greche.
  Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con
riguardo  alle  valute  componenti,  nel  qual  caso  il  sistema  di
determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.