Art. 20. I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sara' quello in lingua italiana. Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformita' agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.