Art. 20.
  I  segni  caratteristici  dei  certificati  saranno  stabiliti  con
successivo decreto ministeriale. I certificati  saranno  stampati  in
lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sara' quello in lingua
italiana.
  Sul  verso  dei  certificati  saranno  riportati  i  termini  e  le
condizioni del prestito in conformita' agli articoli 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.