Art. 3. I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformita' alle vigenti disposizioni valutarie, potra' essere apposta la stampigliatura "pagabile all'estero" su richiesta di una "banca agente" avanzata per conto dell'interessato. Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potra' essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata - denominati "CTE stampigliati" - istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle banche agenti e per conto dei non residenti. Le "banche agenti" consorziate sono altresi' facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti; in tal caso, nelle more dell'allestimento, i certificati vengono direttamente accreditati nei menzionati depositi centralizzati "CTE stampigliati".