Art. 3.
  I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non
residenti  e  circolare  in  Italia  e  all'estero;  sui  certificati
sottoscritti  in  lire  di  conto  estero  ovvero  in  lire interne e
successivamente ceduti a non residenti, in conformita'  alle  vigenti
disposizioni  valutarie,  potra'  essere  apposta  la  stampigliatura
"pagabile all'estero" su richiesta di una "banca agente" avanzata per
conto dell'interessato.
  Nelle  more  dell'allestimento  dei  titoli,  per gli effetti della
stampigliatura, potra' essere richiesto il  deposito  delle  ricevute
provvisorie   in   appositi   conti   di   deposito   della  gestione
centralizzata - denominati "CTE stampigliati" - istituiti  presso  la
Banca  d'Italia  a  nome  delle  banche  agenti  e  per conto dei non
residenti.
  Le   "banche  agenti"  consorziate  sono  altresi'  facoltizzate  a
regolare direttamente in ECU i titoli  sottoscritti  dagli  operatori
non   residenti;   in  tal  caso,  nelle  more  dell'allestimento,  i
certificati vengono direttamente accreditati nei menzionati  depositi
centralizzati "CTE stampigliati".