Art. 4.
  I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.
  Il  prestito  e'  rappresentato da titoli al portatore in tagli del
valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000  ed  1.000.000  di
ECU. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli
nominativi e viceversa,  nonche'  la  divisione  e  la  riunione  dei
certificati  medesimi  in  altri  di  taglio  non  inferiore a quello
unitario o multiplo di esso.
  I  numeri  assegnati  ai  certificati all'atto della loro emissione
verranno ripetuti sui titoli allestiti  in  seguito  alle  operazioni
suddette.
  I certificati da stampigliare "pagabile all'estero" potranno essere
solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.
  I  certificati  al  portatore  sono  a rischio e pericolo di chi li
possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti
di  certificati  al  portatore  smarriti,  sottratti  o distrutti. In
nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti  od  opposizioni  sui
certificati al portatore.
  Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non
siano piu' idonei alla  circolazione  ma  siano  tuttora  sicuramente
identificabili,  ha  diritto ad ottenere un certificato od una cedola
equivalenti contro la  restituzione  del  valore  deteriorato  ed  il
rimborso delle spese.