Art. 6.
  I  certificati  muniti  della  stampigliatura "pagabile all'estero"
costituiscono obbligazoni dirette generali  e  non  condizionate  del
Governo  italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e
nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello
Stato.
  Non  saranno  collocati  all'estero  titoli  del Governo italiano o
garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca,  pegno
o  altro  privilegio,  salvo  che non venga attribuita ai certificati
muniti di stampigliatura "pagabile all'estero" analoga garanzia.
  Qualunque  portatore  di un certificato munito della stampigliatura
"pagabile  all'estero"  avra'  facolta'  di  chiedere   il   rimborso
anticipato,  comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del
titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che  dovra'  pervenire
alla  banca  designata  dalla  Banca d'Italia ai sensi del successivo
art. 16 del presente decreto prima che  l'inadempimento  sia  sanato,
nell'ipotesi che:
    a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  del
capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;
    b)  il  Governo  italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno
qualsiasi degli  obblighi  previsti  dai  termini  e  condizioni  dei
certificati  in  conformita'  al  presente  decreto,  salvo  che tale
inadempimento sia sanato entro trenta giorni  da  quello  in  cui  la
banca  designata  dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto
notizia  dell'inadempimento  stesso  da  parte  del   portatore   del
certificato;
    c)   il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  di
qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo  debito  estero  sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine quale conseguenza di un inadempimento.
  Ai  fini  del  presente articolo, per debito estero si intende ogni
debito  del  Governo  italiano  o  garantito  dal  Governo  italiano,
denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore
in  una  valuta  estera,  nei  confronti  di  qualsiasi  persona  non
residente nella Repubbica italiana.