Art. 6. I certificati muniti della stampigliatura "pagabile all'estero" costituiscono obbligazoni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato. Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura "pagabile all'estero" analoga garanzia. Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura "pagabile all'estero" avra' facolta' di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovra' pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che: a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati; b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformita' al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato; c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento. Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubbica italiana.